Art. 14. Norme particolari 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165/2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero e' assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, del medesimo decreto, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al decreto legislativo n. 165/2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicita' della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.