(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
                          Norme particolari 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma  3-bis  del
decreto legislativo n. 165/2001, a tutto  il  personale  in  servizio
presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso  gli
istituti italiani  di  cultura  all'estero  e'  assicurata  un'idonea
rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art.  42,  comma
10, del medesimo decreto, vengono individuati due  specifici  collegi
elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro e'
disciplinato dai Contratti collettivi nazionali di lavoro di  cui  al
decreto legislativo n. 165/2001, l'altro destinato  al  personale  il
cui rapporto di lavoro e'  disciplinato  dalla  legge  locale.  Ferma
restando l'unicita' della RSU i seggi vengono  ripartiti  sulla  base
dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per  ciascuno  dei  due
collegi.