Art. 14.
Norme particolari
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, a tutto il personale in servizio
presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli
istituti italiani di cultura all'estero e' assicurata un'idonea
rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma
10, del medesimo decreto, vengono individuati due specifici collegi
elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro e'
disciplinato dai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al
decreto legislativo n. 165/2001, l'altro destinato al personale il
cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge locale. Ferma
restando l'unicita' della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base
dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due
collegi.