(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
              Ambito ed iniziativa per la costituzione 
 
    1.  Le  associazioni  sindacali   rappresentative   che   abbiano
sottoscritto  o  abbiano  formalmente  aderito  al  presente  accordo
possono  promuovere  la  costituzione  di  rappresentanze   sindacali
unitarie  nelle  amministrazioni  che  occupino  piu'   di   quindici
dipendenti. Nel caso di amministrazioni  con  pluralita'  di  sedi  o
strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresi', essere
promossi dalle stesse associazioni anche presso le  sedi  individuate
dai  contratti  o  accordi  collettivi  nazionali  come  livelli   di
contrattazione collettiva integrativa. 
    2. Entro trenta giorni dalla stipulazione del  presente  accordo,
le organizzazioni  sindacali  di  categoria  rappresentative  possono
chiedere  per   iscritto   all'ARAN   di   avviare   trattative   per
regolamentare mediante  appositi  accordi  eventuali  integrazioni  e
modifiche sugli aspetti indicati nel comma 3 al fine di facilitare la
costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. 
    3. Gli aspetti eventualmente da integrare o  modificare  con  gli
accordi di comparto riguardano i seguenti punti: 
      a) la costituzione o particolari forme organizzative delle  RSU
che assicurino a tutti i dipendenti il  diritto  alla  rappresentanza
sindacale,   anche   prevedendo   la   costituzione    di    un'unica
rappresentanza  per  i  dipendenti  di  diverse  amministrazioni  che
occupino sino a quindici dipendenti o, in alternativa,  introducendo,
in deroga al comma 1, un diverso  numero  minimo  di  lavoratori  per
poter procedere alla elezione della RSU; 
      b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento  tra
le RSU; 
      c) le modalita' applicative per garantire una adeguata presenza
negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali  nel
contratto  collettivo  di  comparto   sia   prevista   una   distinta
disciplina, anche mediante l'istituzione,  tenuto  conto  della  loro
incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
specifici collegi elettorali; 
      d) l'adattamento  alle  obiettive  esigenze  organizzative  del
comparto della quantita' dei rappresentanti nonche'  delle  sedi  ove
eleggere le RSU, anche mediante l'istituzione  di  specifici  collegi
elettorali,  tenuto  conto  anche  delle  problematiche  connesse  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, in misura comunque compatibile con quanto  stabilito
dalla legge n. 300/1970.