Art. 2. Ambito ed iniziativa per la costituzione 1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle amministrazioni che occupino piu' di quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralita' di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresi', essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa. 2. Entro trenta giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 3 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. 3. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti: a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse amministrazioni che occupino sino a quindici dipendenti o, in alternativa, introducendo, in deroga al comma 1, un diverso numero minimo di lavoratori per poter procedere alla elezione della RSU; b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU; c) le modalita' applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali; d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantita' dei rappresentanti nonche' delle sedi ove eleggere le RSU, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, tenuto conto anche delle problematiche connesse al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge n. 300/1970.