Art. 2.
Ambito ed iniziativa per la costituzione
1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano
sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo
possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali
unitarie nelle amministrazioni che occupino piu' di quindici
dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralita' di sedi o
strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresi', essere
promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate
dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di
contrattazione collettiva integrativa.
2. Entro trenta giorni dalla stipulazione del presente accordo,
le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono
chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per
regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e
modifiche sugli aspetti indicati nel comma 3 al fine di facilitare la
costituzione delle RSU nei rispettivi comparti.
3. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli
accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU
che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza
sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica
rappresentanza per i dipendenti di diverse amministrazioni che
occupino sino a quindici dipendenti o, in alternativa, introducendo,
in deroga al comma 1, un diverso numero minimo di lavoratori per
poter procedere alla elezione della RSU;
b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra
le RSU;
c) le modalita' applicative per garantire una adeguata presenza
negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel
contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta
disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro
incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
specifici collegi elettorali;
d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del
comparto della quantita' dei rappresentanti nonche' delle sedi ove
eleggere le RSU, anche mediante l'istituzione di specifici collegi
elettorali, tenuto conto anche delle problematiche connesse al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
ed integrazioni, in misura comunque compatibile con quanto stabilito
dalla legge n. 300/1970.