(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                        Numero dei componenti 
 
    1. La RSU dovra' essere cosi' composta: 
      a)  nelle  amministrazioni  che  occupano   fino   a   duecento
dipendenti: tre componenti; 
      b) nelle amministrazioni che occupano da duecentouno a  tremila
dipendenti: tre componenti per i primi duecento dipendenti  piu'  tre
componenti ogni ulteriori trecento dipendenti o frazione di trecento; 
      c)  nelle  amministrazioni  che  occupano   piu'   di   tremila
dipendenti, al numero di componenti previsto per  le  amministrazioni
con tremila dipendenti (pari a trentatre') si sommano tre  componenti
ogni ulteriori cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento.