Art. 4.
Numero dei componenti
1. La RSU dovra' essere cosi' composta:
a) nelle amministrazioni che occupano fino a duecento
dipendenti: tre componenti;
b) nelle amministrazioni che occupano da duecentouno a tremila
dipendenti: tre componenti per i primi duecento dipendenti piu' tre
componenti ogni ulteriori trecento dipendenti o frazione di trecento;
c) nelle amministrazioni che occupano piu' di tremila
dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni
con tremila dipendenti (pari a trentatre') si sommano tre componenti
ogni ulteriori cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento.