Art. 4. Numero dei componenti 1. La RSU dovra' essere cosi' composta: a) nelle amministrazioni che occupano fino a duecento dipendenti: tre componenti; b) nelle amministrazioni che occupano da duecentouno a tremila dipendenti: tre componenti per i primi duecento dipendenti piu' tre componenti ogni ulteriori trecento dipendenti o frazione di trecento; c) nelle amministrazioni che occupano piu' di tremila dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con tremila dipendenti (pari a trentatre') si sommano tre componenti ogni ulteriori cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento.