Art. 5. Compiti e funzioni 1. La RSU subentra alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarita' dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti. 2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 42, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalita' con le quali la RSU puo' esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art. 9 del decreto legislativo n. 165/2001 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo. 3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto. 4. In favore della RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti: a) diritto ai permessi sindacali per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017; b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 15 del CCNQ 4 dicembre 2017; c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori di cui all'art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017; d) diritto di affissione di cui all'art. 5 del CCNQ 4 dicembre 2017, ivi inclusa, ove attivata, la bacheca elettronica; e) diritto ai locali di cui all'art. 6 del CCNQ 4 dicembre 2017.