Art. 5.
Compiti e funzioni
1. La RSU subentra alle RSA o alle analoghe strutture sindacali
esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarita'
dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle
competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 42, comma 2 del
decreto legislativo n. 165/2001, i CCNL di comparto possono
disciplinare le modalita' con le quali la RSU puo' esercitare in via
esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti
alle rappresentanze sindacali dall'art. 9 del decreto legislativo n.
165/2001 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le
competenze contrattuali vengono esercitati dalla RSU e dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del relativo CCNL di comparto.
4. In favore della RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente
i seguenti diritti:
a) diritto ai permessi sindacali per l'espletamento del mandato
di cui all'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 15 del
CCNQ 4 dicembre 2017;
c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori di cui all'art.
4 del CCNQ 4 dicembre 2017;
d) diritto di affissione di cui all'art. 5 del CCNQ 4 dicembre
2017, ivi inclusa, ove attivata, la bacheca elettronica;
e) diritto ai locali di cui all'art. 6 del CCNQ 4 dicembre
2017.