(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                         Compiti e funzioni 
 
    1. La RSU subentra alle RSA o alle analoghe  strutture  sindacali
esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella  titolarita'
dei diritti sindacali e  dei  poteri  riguardanti  l'esercizio  delle
competenze contrattuali ad esse spettanti. 
    2. Fermo rimanendo quanto previsto  dall'art.  42,  comma  2  del
decreto  legislativo  n.  165/2001,  i  CCNL  di   comparto   possono
disciplinare le modalita' con le quali la RSU puo' esercitare in  via
esclusiva i diritti di  informazione  e  partecipazione  riconosciuti
alle rappresentanze sindacali dall'art. 9 del decreto legislativo  n.
165/2001 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo. 
    3. Nella contrattazione collettiva integrativa,  i  poteri  e  le
competenze  contrattuali  vengono  esercitati   dalla   RSU   e   dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del relativo CCNL di comparto. 
    4. In favore della RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente
i seguenti diritti: 
      a) diritto ai permessi sindacali per l'espletamento del mandato
di cui all'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017; 
      b) diritto ai permessi non retribuiti di cui  all'art.  15  del
CCNQ 4 dicembre 2017; 
      c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori di cui all'art.
4 del CCNQ 4 dicembre 2017; 
      d) diritto di affissione di cui all'art. 5 del CCNQ 4  dicembre
2017, ivi inclusa, ove attivata, la bacheca elettronica; 
      e) diritto ai locali di cui all'art.  6  del  CCNQ  4  dicembre
2017.