(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
                          Elettorato attivo 
 
    1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i  lavoratori
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato
in servizio nell'amministrazione alla data di inizio della  procedura
elettorale (annuncio),  ivi  compresi  quelli  provenienti  da  altre
amministrazioni che vi prestano servizio  in  posizione  di  comando,
fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il  lavoratore
potra' effettivamente esprimere il  proprio  voto  solo  laddove  sia
ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione. 
    2. Il personale  assunto  -  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato o con contratto a tempo determinato  con  scadenza  non
anteriore al 31 dicembre - nel  periodo  intercorrente  tra  l'inizio
delle procedure elettorali e  il  primo  giorno  della  votazione  ha
diritto di voto nella sede ove presta servizio senza  conseguenze  su
tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della
RSU, il cui numero rimane invariato. 
    3. Il personale delle istituzioni  scolastiche,  educative  e  di
alta formazione che svolga l'attivita'  su  due  o  piu'  istituzioni
esercita l'elettorato attivo nella sede di titolarita' o, se a  tempo
determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore o,  se
con orario della stessa entita', in quella che gestisce il contratto. 
    4. Il diritto di voto si esercita in  un'unica  sede.  E'  sempre
compito  delle  commissioni  elettorali  controllare   che   non   si
verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso  le  diverse
amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.