Art. 6. Elettorato attivo 1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potra' effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione. 2. Il personale assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre - nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali e il primo giorno della votazione ha diritto di voto nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato. 3. Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attivita' su due o piu' istituzioni esercita l'elettorato attivo nella sede di titolarita' o, se a tempo determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, se con orario della stessa entita', in quella che gestisce il contratto. 4. Il diritto di voto si esercita in un'unica sede. E' sempre compito delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.