Art. 6.
Elettorato attivo
1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato
in servizio nell'amministrazione alla data di inizio della procedura
elettorale (annuncio), ivi compresi quelli provenienti da altre
amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando,
fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore
potra' effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia
ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione.
2. Il personale assunto - con contratto di lavoro a tempo
indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non
anteriore al 31 dicembre - nel periodo intercorrente tra l'inizio
delle procedure elettorali e il primo giorno della votazione ha
diritto di voto nella sede ove presta servizio senza conseguenze su
tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della
RSU, il cui numero rimane invariato.
3. Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di
alta formazione che svolga l'attivita' su due o piu' istituzioni
esercita l'elettorato attivo nella sede di titolarita' o, se a tempo
determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, se
con orario della stessa entita', in quella che gestisce il contratto.
4. Il diritto di voto si esercita in un'unica sede. E' sempre
compito delle commissioni elettorali controllare che non si
verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse
amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.