Art. 7. Elettorato passivo 1. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 18 (procedura per la presentazione delle liste), siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale. 2. Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 3, sono altresi' eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilita' della RSU, abbia una durata complessiva di almeno dodici mesi ed in ogni caso non si concluda prima del 31 dicembre dell'anno in cui si procede al rinnovo della RSU. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione oltre ai dipendenti di cui al comma 1, sono altresi' eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attivita' didattiche. Il personale che svolga l'attivita' su due o piu' istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarita'. 4. I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica) esercitano l'elettorato passivo: a) presso l'amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai commi 2 e 3. Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU; b) presso l'amministrazione/ sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui alla lettera a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU. 5. Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'amministrazione/sede di appartenenza. 6. Nelle amministrazioni di nuova istituzione, ove alla data dell'inizio delle procedure elettorali risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, allo stesso e' riconosciuto anche l'elettorato passivo nell'amministrazione ove presta servizio in comando purche' abbia tale requisito nell'amministrazione di provenienza e quest'ultima rientri tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 rappresentate dall'Aran. 7. Non sono, in ogni caso, candidabili: a) i presentatori di lista; b) i membri della Commissione elettorale; c) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.