Art. 7.
Elettorato passivo
1. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che,
candidati nelle liste di cui all'art. 18 (procedura per la
presentazione delle liste), siano dipendenti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure
elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
2. Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 3,
sono altresi' eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in
servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio),
il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilita' della
RSU, abbia una durata complessiva di almeno dodici mesi ed in ogni
caso non si concluda prima del 31 dicembre dell'anno in cui si
procede al rinnovo della RSU.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, nelle istituzioni
scolastiche, educative e di alta formazione oltre ai dipendenti di
cui al comma 1, sono altresi' eleggibili i dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico
annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al
termine delle attivita' didattiche. Il personale che svolga
l'attivita' su due o piu' istituzioni esercita l'elettorato passivo
nella sede di titolarita'.
4. I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori
ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre
amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica)
esercitano l'elettorato passivo:
a) presso l'amministrazione/sede di assegnazione, a condizione
che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione
temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto
all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo
determinato di cui ai commi 2 e 3. Al termine del periodo di comando,
fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore
rientra nell'amministrazione/sede di provenienza e decade dalla
carica di componente RSU;
b) presso l'amministrazione/ sede di provenienza, laddove non
sussistano i requisiti di cui alla lettera a). Qualora eletti, gli
stessi devono rientrare nell'amministrazione/sede di provenienza,
pena la decadenza da componente RSU.
5. Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno
esercita l'elettorato passivo nell'amministrazione/sede di
appartenenza.
6. Nelle amministrazioni di nuova istituzione, ove alla data
dell'inizio delle procedure elettorali risulti in servizio solo o
prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle
relative dotazioni organiche, allo stesso e' riconosciuto anche
l'elettorato passivo nell'amministrazione ove presta servizio in
comando purche' abbia tale requisito nell'amministrazione di
provenienza e quest'ultima rientri tra le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001
rappresentate dall'Aran.
7. Non sono, in ogni caso, candidabili:
a) i presentatori di lista;
b) i membri della Commissione elettorale;
c) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il
personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di
dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto
individuale.