Art. 9. Durata e sostituzione nell'incarico 1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilita'. 2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sara' sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. 3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne da' comunicazione al servizio di gestione del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione. 4. Il componente RSU decade in caso di incompatibilita' di cui all'art. 8 (incompatibilita'), in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU. Il componente RSU decade, inoltre, nell'ipotesi di assenza continuativa dall'ufficio superiore a sei mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all'art. 4 (numero dei componenti). In tali casi l'amministrazione informa la RSU la quale ne da' comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione. 5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilita' di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4 (numero dei componenti), con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalita' previste dal presente accordo. 6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la RSU comunica all'amministrazione ed ai lavoratori il nominativo del componente subentrante o, nell'ipotesi di cui al comma 5, la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU. 7. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU puo' essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale nel primo caso invita i componenti della RSU rimasti in carica a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni. 8. La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all'art. 16 (modalita' per indire le elezioni) entro cinque giorni da quest'ultima. 9. Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di cui al comma 8, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti ai sensi del comma 4, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 In relazione a quanto previsto al comma 4 dell'art. 9 (durata e sostituzione nell'incarico), le parti precisano che la decadenza del componente e' finalizzata ad evitare che la sua assenza prolungata comporti l'impossibilita', per la RSU stessa, di poter assumere decisioni. Per tale motivo, la stessa opera solo qualora i componenti effettivamente presenti siano meno del numero minimo necessario per il funzionamento della RSU.