Art. 9.
Durata e sostituzione nell'incarico
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al
termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della
prorogabilita'.
2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo
stesso sara' sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla
medesima lista.
3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU.
Quest'ultima ne da' comunicazione al servizio di gestione del
personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a
tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet
dell'amministrazione.
4. Il componente RSU decade in caso di incompatibilita' di cui
all'art. 8 (incompatibilita'), in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di
assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della
stessa amministrazione ricompreso in altra RSU. Il componente RSU
decade, inoltre, nell'ipotesi di assenza continuativa dall'ufficio
superiore a sei mesi qualora tale assenza comporti che il numero di
componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono
assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto
all'art. 4 (numero dei componenti). In tali casi l'amministrazione
informa la RSU la quale ne da' comunicazione ai lavoratori mediante
affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola
nell'intranet dell'amministrazione.
5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilita' di sostituire
i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della
stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del
numero previsto all'art. 4 (numero dei componenti), con il
conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalita'
previste dal presente accordo.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la RSU comunica
all'amministrazione ed ai lavoratori il nominativo del componente
subentrante o, nell'ipotesi di cui al comma 5, la dichiarazione di
decadenza dell'intera RSU.
7. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto
agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6, la decadenza automatica del
singolo componente o dell'intera RSU puo' essere rilevata anche
dall'amministrazione, la quale nel primo caso invita i componenti
della RSU rimasti in carica a provvedere alla sostituzione, mentre
nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad
indire nuove elezioni.
8. La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione
deve essere rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente
successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all'art. 16
(modalita' per indire le elezioni) entro cinque giorni da
quest'ultima.
9. Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di cui
al comma 8, le relazioni sindacali proseguono comunque con le
organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi
nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non
dimessisi o non decaduti ai sensi del comma 4, che possono anche
sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In relazione a quanto previsto al comma 4 dell'art. 9 (durata e
sostituzione nell'incarico), le parti precisano che la decadenza del
componente e' finalizzata ad evitare che la sua assenza prolungata
comporti l'impossibilita', per la RSU stessa, di poter assumere
decisioni. Per tale motivo, la stessa opera solo qualora i componenti
effettivamente presenti siano meno del numero minimo necessario per
il funzionamento della RSU.