(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
                 Durata e sostituzione nell'incarico 
 
    1. I componenti della RSU restano in  carica  per  tre  anni,  al
termine dei  quali  decadono  automaticamente  con  esclusione  della
prorogabilita'. 
    2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo
stesso sara' sostituito dal primo dei non  eletti  appartenente  alla
medesima lista. 
    3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto  alla  RSU.
Quest'ultima  ne  da'  comunicazione  al  servizio  di  gestione  del
personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a
tutti     i     dipendenti     o     pubblicandola      nell'intranet
dell'amministrazione. 
    4. Il componente RSU decade in caso di  incompatibilita'  di  cui
all'art. 8 (incompatibilita'), in caso di cessazione del rapporto  di
lavoro,  in  caso  di  trasferimento,  comando  o  altra   forma   di
assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio  della
stessa amministrazione ricompreso in altra  RSU.  Il  componente  RSU
decade, inoltre, nell'ipotesi di  assenza  continuativa  dall'ufficio
superiore a sei mesi qualora tale assenza comporti che il  numero  di
componenti effettivamente in servizio  nella  sede  RSU  che  possono
assumere le decisioni  sia  inferiore  al  50%  del  numero  previsto
all'art. 4 (numero dei componenti). In  tali  casi  l'amministrazione
informa la RSU la quale ne da' comunicazione ai  lavoratori  mediante
affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o  pubblicandola
nell'intranet dell'amministrazione. 
    5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilita' di  sostituire
i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti  della
stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del
numero  previsto  all'art.  4  (numero  dei   componenti),   con   il
conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalita'
previste dal presente accordo. 
    6.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  3  e  4,   la   RSU   comunica
all'amministrazione ed ai lavoratori  il  nominativo  del  componente
subentrante o, nell'ipotesi di cui al comma 5,  la  dichiarazione  di
decadenza dell'intera RSU. 
    7. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto
agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6, la decadenza  automatica  del
singolo componente o  dell'intera  RSU  puo'  essere  rilevata  anche
dall'amministrazione, la quale nel primo  caso  invita  i  componenti
della RSU rimasti in carica a provvedere  alla  sostituzione,  mentre
nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo  ad
indire nuove elezioni. 
    8. La RSU che decade nel corso del triennio  dalla  sua  elezione
deve  essere  rieletta  entro  i  cinquanta   giorni   immediatamente
successivi alla decadenza attivando le procedure di cui  all'art.  16
(modalita'  per  indire  le  elezioni)   entro   cinque   giorni   da
quest'ultima. 
    9. Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di  cui
al comma  8,  le  relazioni  sindacali  proseguono  comunque  con  le
organizzazioni  di  categoria  firmatarie  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro e con gli  eventuali  componenti  della  RSU  non
dimessisi o non decaduti ai sensi del  comma  4,  che  possono  anche
sottoscrivere eventuali contratti integrativi. 
 
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 
 
    In relazione a quanto previsto al comma 4 dell'art. 9  (durata  e
sostituzione nell'incarico), le parti precisano che la decadenza  del
componente e' finalizzata ad evitare che la  sua  assenza  prolungata
comporti l'impossibilita', per  la  RSU  stessa,  di  poter  assumere
decisioni. Per tale motivo, la stessa opera solo qualora i componenti
effettivamente presenti siano meno del numero minimo  necessario  per
il funzionamento della RSU.