(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
                         Direttore generale 
 
    1. Il direttore generale  esercita  le  funzioni  previste  dalla
normativa vigente e dal presente statuto. 
    2. In conformita' alle delibere del consiglio di  amministrazione
e degli altri  organi  accademici,  sovrintende  a  tutti  i  servizi
amministrativi, contabili, di segreteria e di supporto e al personale
tecnico amministrativo e ausiliario. 
    3.  Garantisce  la  corretta  applicazione   delle   disposizioni
normative e regolamentari nell'ambito delle proprie competenze. 
    4. Promuove il perseguimento e l'attuazione  delle  finalita'  di
cui all'art. 2 del presente statuto. 
    5. Predispone e propone, con il rettore, il  Piano  triennale  di
sviluppo (PTS) dell'Universita'.