Art. 14. Direttore generale 1. Il direttore generale esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente statuto. 2. In conformita' alle delibere del consiglio di amministrazione e degli altri organi accademici, sovrintende a tutti i servizi amministrativi, contabili, di segreteria e di supporto e al personale tecnico amministrativo e ausiliario. 3. Garantisce la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari nell'ambito delle proprie competenze. 4. Promuove il perseguimento e l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 2 del presente statuto. 5. Predispone e propone, con il rettore, il Piano triennale di sviluppo (PTS) dell'Universita'.