Art. 14. Le school sono le strutture didattiche di riferimento delle attivita' formative, organizzate in corsi di studio. Sono istituite una undergraduate school, per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, e una graduate school, per i corsi di laurea magistrale. Le school sono poste ciascuna sotto la responsabilita' di un dean nominato dal consiglio di amministrazione, che dura in carica tre anni e puo' essere rinnovato per un solo mandato. I ruoli di dean of undergraduate school e dean of graduate school sono di norma ricoperti, ove nominati, dai prorettori per la didattica. Il dean of school: a) formula al rettore e al direttore generale proposte relative alla predisposizione del piano strategico; b) nomina i direttori dei corsi di studio. Tali incarichi durano fino all'insediamento del nuovo dean of school; c) supervisiona, monitora e garantisce la qualita' della didattica in coerenza con le strategie di ateneo e della school. Le school operano con le modalita' previste dal regolamento generale di ateneo. Il consiglio della school si compone del dean of school, che lo presiede e lo convoca secondo le modalita' disciplinate nell'art. 15, e dei direttori dei corsi di studio che afferiscono alla school. Il consiglio della school: a) formula al senato accademico parere in merito all'istituzione di nuovi corsi di studio e insegnamenti; b) determina l'afferenza dei docenti rispetto ai corsi di studio; c) propone al senato accademico il conferimento di contratti di insegnamento; d) approva i piani di studio e delibera circa le pratiche degli studenti; e) puo' sottoporre al dipartimento competente proposte di chiamata di professori di ruolo e di ricercatori. Ai consigli della undergraduate school e della graduate school partecipano, in qualita' di invitati, i dean of post-graduate school.