(Allegato-art. 19)
                               Art 19. 
 
    Il direttore generale, oltre ad assolvere  le  funzioni  previste
dall'ordinamento  universitario  e   di   legge,   sovrintende   alla
esecuzione di tutte le attivita' di amministrazione, organizzazione e
gestione delle risorse umane  e  patrimoniali  dell'universita',  nei
limiti dei poteri ad esso conferiti  dal  comitato  esecutivo  e  dal
presidente o dal vice presidente esecutivo.