Art 19. Il direttore generale, oltre ad assolvere le funzioni previste dall'ordinamento universitario e di legge, sovrintende alla esecuzione di tutte le attivita' di amministrazione, organizzazione e gestione delle risorse umane e patrimoniali dell'universita', nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal comitato esecutivo e dal presidente o dal vice presidente esecutivo.