Art. 2. Struttura organizzativa 1. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in: a) direzioni, aventi natura di ufficio dirigenziale di livello generale; b) aree/uffici, aventi natura di ufficio dirigenziale di livello non generale; c) servizi, aventi natura di unita' organizzative non dirigenziali alle quali possono corrispondere «incarichi di posizione organizzativa» ai sensi della vigente disciplina contrattuale. 2. Le direzioni, aventi natura di strutture dirigenziali di livello generale individuate entro i limiti stabiliti dalla pianta organica dell'Agenzia, sono istituite per il presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessita', direttamente correlati alle funzioni ed alle politiche generali dell'Agenzia 3. Le aree/uffici, individuati quali unita' organizzative di livello dirigenziale non generale nel numero massimo previsto dalla pianta organica dell'Agenzia, sono istituiti, di norma, nell'ambito di una direzione o a diretto riporto del direttore generale, per la gestione di un insieme ampio e omogeneo di macroprocessi o servizi. 4. I servizi, identificati quali unita' organizzative non dirigenziali, sono istituiti, nell'ambito di una direzione o di un'area/ufficio, per la gestione di una pluralita' di processi 5. Con atto del direttore generale possono essere istituite, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e nel rispetto delle procedure di cui al comma 6, strutture di missione temporanea o unita' di progetto dedicate all'attuazione di uno o piu' progetto di durata definita, con attribuzione della posizione organizzativa in funzione della complessita' del progetto. 6. Le decisioni di revisione della struttura organizzativa, ivi compresa l'istituzione di nuove strutture anche a carattere temporaneo, sono assunte d'iniziativa del direttore generale, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia, sentiti: a) i competenti direttori, nel caso di revisione dell'assetto organizzativo delle aree o delle unita' temporanee di missione o di progetto trasversali, implicante unicamente il trasferimento di processi da un'area all'altra o l'assegnazione di nuovi processi o la modifica di processi gia' assegnati; b) il dirigente interessato ed i responsabili dei servizi interessati, nel caso di revisione dell'assetto organizzativo delle aree/uffici collocati in posizione di staff e a diretto riporto del direttore generale. 7. L'Agenzia operera' anche con l'istituzione di specifiche task force e gruppi di lavoro il cui coordinamento sara' affidato a personale interno, nel rispetto del regime delle competenze e delle responsabilita'.