Art. 2.
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in:
a) direzioni, aventi natura di ufficio dirigenziale di livello
generale;
b) aree/uffici, aventi natura di ufficio dirigenziale di
livello non generale;
c) servizi, aventi natura di unita' organizzative non
dirigenziali alle quali possono corrispondere «incarichi di posizione
organizzativa» ai sensi della vigente disciplina contrattuale.
2. Le direzioni, aventi natura di strutture dirigenziali di
livello generale individuate entro i limiti stabiliti dalla pianta
organica dell'Agenzia, sono istituite per il presidio di ambiti di
notevole ampiezza e complessita', direttamente correlati alle
funzioni ed alle politiche generali dell'Agenzia
3. Le aree/uffici, individuati quali unita' organizzative di
livello dirigenziale non generale nel numero massimo previsto dalla
pianta organica dell'Agenzia, sono istituiti, di norma, nell'ambito
di una direzione o a diretto riporto del direttore generale, per la
gestione di un insieme ampio e omogeneo di macroprocessi o servizi.
4. I servizi, identificati quali unita' organizzative non
dirigenziali, sono istituiti, nell'ambito di una direzione o di
un'area/ufficio, per la gestione di una pluralita' di processi
5. Con atto del direttore generale possono essere istituite,
nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e nel rispetto
delle procedure di cui al comma 6, strutture di missione temporanea o
unita' di progetto dedicate all'attuazione di uno o piu' progetto di
durata definita, con attribuzione della posizione organizzativa in
funzione della complessita' del progetto.
6. Le decisioni di revisione della struttura organizzativa, ivi
compresa l'istituzione di nuove strutture anche a carattere
temporaneo, sono assunte d'iniziativa del direttore generale,
nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia, sentiti:
a) i competenti direttori, nel caso di revisione dell'assetto
organizzativo delle aree o delle unita' temporanee di missione o di
progetto trasversali, implicante unicamente il trasferimento di
processi da un'area all'altra o l'assegnazione di nuovi processi o la
modifica di processi gia' assegnati;
b) il dirigente interessato ed i responsabili dei servizi
interessati, nel caso di revisione dell'assetto organizzativo delle
aree/uffici collocati in posizione di staff e a diretto riporto del
direttore generale.
7. L'Agenzia operera' anche con l'istituzione di specifiche task
force e gruppi di lavoro il cui coordinamento sara' affidato a
personale interno, nel rispetto del regime delle competenze e delle
responsabilita'.