(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
                       Struttura organizzativa 
 
    1. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in: 
      a) direzioni, aventi natura di ufficio dirigenziale di  livello
generale; 
      b)  aree/uffici,  aventi  natura  di  ufficio  dirigenziale  di
livello non generale; 
      c)  servizi,  aventi  natura  di   unita'   organizzative   non
dirigenziali alle quali possono corrispondere «incarichi di posizione
organizzativa» ai sensi della vigente disciplina contrattuale. 
    2. Le direzioni,  aventi  natura  di  strutture  dirigenziali  di
livello generale individuate entro i limiti  stabiliti  dalla  pianta
organica dell'Agenzia, sono istituite per il presidio  di  ambiti  di
notevole  ampiezza  e  complessita',  direttamente   correlati   alle
funzioni ed alle politiche generali dell'Agenzia 
    3. Le aree/uffici,  individuati  quali  unita'  organizzative  di
livello dirigenziale non generale nel numero massimo  previsto  dalla
pianta organica dell'Agenzia, sono istituiti, di  norma,  nell'ambito
di una direzione o a diretto riporto del direttore generale,  per  la
gestione di un insieme ampio e omogeneo di macroprocessi o servizi. 
    4.  I  servizi,  identificati  quali  unita'  organizzative   non
dirigenziali, sono istituiti,  nell'ambito  di  una  direzione  o  di
un'area/ufficio, per la gestione di una pluralita' di processi 
    5. Con atto del  direttore  generale  possono  essere  istituite,
nell'ambito della dotazione  organica  dell'Agenzia  e  nel  rispetto
delle procedure di cui al comma 6, strutture di missione temporanea o
unita' di progetto dedicate all'attuazione di uno o piu' progetto  di
durata definita, con attribuzione della  posizione  organizzativa  in
funzione della complessita' del progetto. 
    6. Le decisioni di revisione della struttura  organizzativa,  ivi
compresa  l'istituzione  di  nuove  strutture   anche   a   carattere
temporaneo,  sono  assunte  d'iniziativa  del   direttore   generale,
nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia, sentiti: 
      a) i competenti direttori, nel caso di  revisione  dell'assetto
organizzativo delle aree o delle unita' temporanee di missione  o  di
progetto  trasversali,  implicante  unicamente  il  trasferimento  di
processi da un'area all'altra o l'assegnazione di nuovi processi o la
modifica di processi gia' assegnati; 
      b) il dirigente  interessato  ed  i  responsabili  dei  servizi
interessati, nel caso di revisione dell'assetto  organizzativo  delle
aree/uffici collocati in posizione di staff e a diretto  riporto  del
direttore generale. 
    7. L'Agenzia operera' anche con l'istituzione di specifiche  task
force e gruppi di  lavoro  il  cui  coordinamento  sara'  affidato  a
personale interno, nel rispetto del regime delle competenze  e  delle
responsabilita'.