Art. 5.
Comitato dei garanti
1. I provvedimenti di cui all'art. 21, commi 1 e 1-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati sentito il
Comitato dei garanti, istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
2. E' facolta' dell'Agenzia convenzionarsi con altre
amministrazioni pubbliche per la costituzione di un unico Comitato
dei garanti al servizio delle amministrazioni aderenti alla
convenzione ovvero aderire a Comitati gia' istituiti presso altre
amministrazioni pubbliche.