(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                        Comitato dei garanti 
 
    1. I provvedimenti di cui all'art.  21,  commi  1  e  1-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati  sentito  il
Comitato dei  garanti,  istituito  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 22 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 
    2.   E'   facolta'   dell'Agenzia   convenzionarsi   con    altre
amministrazioni pubbliche per la costituzione di  un  unico  Comitato
dei  garanti  al  servizio  delle   amministrazioni   aderenti   alla
convenzione ovvero aderire a Comitati  gia'  istituiti  presso  altre
amministrazioni pubbliche.