Art. 6.
Funzioni di sostituzione
1. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento del
direttore generale, in mancanza di una delega espressa l'assolvimento
delle funzioni di direzione per garantire il funzionamento
dell'Agenzia e' esercitato temporaneamente dal direttore piu' anziano
in servizio;
2. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un
direttore, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione e'
affidato dal direttore generale, o affidato con apposito incarico ad
interim ad altro direttore;
3. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un
Dirigente, l'assolvimento delle relative funzioni e' esercitato
direttamente dal competente direttore, o affidato con apposito
incarico ad interim, ad altro dirigente;
4. Il direttore e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive
strutture, individuano rispettivamente i dirigenti e i funzionari
abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi di assenza breve
non superiore a dieci giorni. La sostituzione non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione.