(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                          Forme associative 
 
    1. L'universita' promuove  le  attivita'  ricreative,  sociali  e
culturali  del  personale  universitario  anche  attraverso  apposite
convenzioni con le  associazioni  del  personale  che,  a  tal  fine,
possono  utilizzare  locali  e  attrezzature  dell'universita'.  Alle
associazioni del personale  sono  assegnati  finanziamenti  destinati
specificatamente a tali attivita'. 
    2. L'universita' puo' concorrere al  funzionamento  di  comitati,
circoli, associazioni  comunque  denominati,  purche'  costituiti  da
laureati dell'Universita' di Teramo  con  almeno  cento  iscritti,  a
condizione che predetti organismi perseguano finalita' rispondenti ai
compiti istituzionali dell'universita'.