Art. 10. Forme associative 1. L'universita' promuove le attivita' ricreative, sociali e culturali del personale universitario anche attraverso apposite convenzioni con le associazioni del personale che, a tal fine, possono utilizzare locali e attrezzature dell'universita'. Alle associazioni del personale sono assegnati finanziamenti destinati specificatamente a tali attivita'. 2. L'universita' puo' concorrere al funzionamento di comitati, circoli, associazioni comunque denominati, purche' costituiti da laureati dell'Universita' di Teramo con almeno cento iscritti, a condizione che predetti organismi perseguano finalita' rispondenti ai compiti istituzionali dell'universita'.