(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                Liberta' di ricerca e di insegnamento 
 
    1. L'universita' garantisce la liberta' e l'autonomia dei singoli
docenti nell'organizzazione e nello svolgimento  delle  attivita'  di
ricerca, assicurando l'indipendenza  scientifica,  la  valorizzazione
del merito e l'integrazione tra saperi, nel rispetto dei principi  di
liberta' e dignita' dell'uomo, di pacifica convivenza fra i popoli  e
del pluralismo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. 
    2. A tale fine, l'universita' favorisce l'accesso dei docenti  ai
finanziamenti e l'utilizzazione dei servizi, degli strumenti e  delle
risorse disponibili, valutando la qualita' dei progetti di ricerca  e
la continuita' della produzione scientifica. 
    3. L'universita'  garantisce  la  liberta'  di  insegnamento  dei
docenti, con riferimento sia al contenuto  scientifico-culturale  sia
al metodo didattico, che deve  svolgersi  comunque  in  coerenza  con
l'ordinamento  degli  studi  e  la  programmazione  didattica  e  nel
rispetto  delle  caratteristiche  qualificanti   degli   insegnamenti
attribuiti. A  tal  fine,  l'universita'  garantisce  alle  strutture
competenti autonomia organizzativa, in conformita' alle  leggi,  allo
statuto e ai regolamenti dell'universita'. 
    4.  L'universita'  garantisce  alle  strutture   di   ricerca   e
didattiche   l'equa   e   razionale   distribuzione   delle   risorse
finanziarie, tecniche e di personale di  cui  dispone,  in  relazione
alle caratteristiche ed esigenze  dei  settori  disciplinari  e  alla
valutazione dei risultati conseguiti.