Art. 5. Liberta' di ricerca e di insegnamento 1. L'universita' garantisce la liberta' e l'autonomia dei singoli docenti nell'organizzazione e nello svolgimento delle attivita' di ricerca, assicurando l'indipendenza scientifica, la valorizzazione del merito e l'integrazione tra saperi, nel rispetto dei principi di liberta' e dignita' dell'uomo, di pacifica convivenza fra i popoli e del pluralismo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. 2. A tale fine, l'universita' favorisce l'accesso dei docenti ai finanziamenti e l'utilizzazione dei servizi, degli strumenti e delle risorse disponibili, valutando la qualita' dei progetti di ricerca e la continuita' della produzione scientifica. 3. L'universita' garantisce la liberta' di insegnamento dei docenti, con riferimento sia al contenuto scientifico-culturale sia al metodo didattico, che deve svolgersi comunque in coerenza con l'ordinamento degli studi e la programmazione didattica e nel rispetto delle caratteristiche qualificanti degli insegnamenti attribuiti. A tal fine, l'universita' garantisce alle strutture competenti autonomia organizzativa, in conformita' alle leggi, allo statuto e ai regolamenti dell'universita'. 4. L'universita' garantisce alle strutture di ricerca e didattiche l'equa e razionale distribuzione delle risorse finanziarie, tecniche e di personale di cui dispone, in relazione alle caratteristiche ed esigenze dei settori disciplinari e alla valutazione dei risultati conseguiti.