Art. 8. Doveri 1. Il personale universitario deve adempiere con assiduita' ed efficienza i compiti inerenti alle proprie funzioni, nel rispetto della legislazione statale, dello statuto, dei regolamenti dell'universita' nonche' del codice etico e del codice di comportamento secondo i rispettivi ambiti di applicazione. 2. I dipendenti dell'universita' e gli studenti sono tenuti ad un uso appropriato e razionale delle strutture e delle risorse disponibili.