Art. 9. Codice etico 1. L'universita' adotta un codice etico della comunita' universitaria, che ne definisce i valori fondamentali, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme del codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprieta' intellettuale e si applicano anche ai soggetti esterni all'organico dell'universita' che facciano parte dei suoi organi ai sensi dello statuto. 2. L'accertamento delle violazioni del codice etico comporta l'applicazione, secondo principi di gradualita' e di proporzionalita' all'entita' del fatto, delle sanzioni ivi previste. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dello statuto, decide, su proposta del Rettore e nel rispetto del principio del contraddittorio, il senato accademico. 3. Il codice etico puo' stabilire quali sanzioni irrogare in caso di violazione: il richiamo verbale, il richiamo scritto nel fascicolo personale, il richiamo scritto pubblico interno all'universita'. Determina altresi' le modalita' di accertamento delle violazioni.