(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                            Codice etico 
 
    1.  L'universita'  adotta  un  codice   etico   della   comunita'
universitaria, che ne definisce i valori  fondamentali,  promuove  il
riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri  individuali  nei
confronti dell'istituzione di appartenenza,  e  detta  le  regole  di
condotta nell'ambito della comunita'. Le norme del codice etico  sono
volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a  regolare
i casi di conflitto di interessi e di proprieta' intellettuale  e  si
applicano anche ai soggetti esterni all'organico dell'universita' che
facciano parte dei suoi organi ai sensi dello statuto. 
    2. L'accertamento delle  violazioni  del  codice  etico  comporta
l'applicazione, secondo principi di gradualita' e di proporzionalita'
all'entita' del fatto, delle sanzioni ivi previste. Sulle  violazioni
del codice etico,  qualora  non  ricadano  sotto  la  competenza  del
collegio di disciplina ai sensi dell'art. 10 della legge 30  dicembre
2010, n. 240 e dello statuto, decide, su proposta del Rettore  e  nel
rispetto del principio del contraddittorio, il senato accademico. 
    3. Il codice etico puo' stabilire quali sanzioni irrogare in caso
di violazione: il richiamo verbale, il richiamo scritto nel fascicolo
personale, il  richiamo  scritto  pubblico  interno  all'universita'.
Determina altresi' le modalita' di accertamento delle violazioni.