(CCNL-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                            Informazione 
 
    1. L'informazione e' il presupposto  per  il  corretto  esercizio
delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 
    2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle disposizioni di legge vigenti,  l'informazione  consiste  nella
trasmissione   di   dati   ed   elementi   conoscitivi,   da    parte
dell'amministrazione, ai soggetti sindacali, al  fine  di  consentire
loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 
    3. L'informazione deve essere data nei  tempi,  nei  modi  e  nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere a  una
valutazione approfondita  del  potenziale  impatto  delle  misure  da
adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 
    4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le  quali  i
successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la  contrattazione
integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 
    5. Sono  altresi'  oggetto  di  sola  informazione  gli  atti  di
organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, ivi incluso il piano  triennale  dei  fabbisogni  di
personale. L'informazione di cui al presente comma deve  essere  resa
almeno cinque giorni prima dell'adozione degli atti.