Art. 3 Incrementi degli stipendi tabellari 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 35 del CCNL 19 aprile 2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1. 3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'elemento perequativo una tantum di cui all'art. 37 (elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lettera b) della legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed e' conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C1. 4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera a) della legge n. 145/2018.