(Allegato-art. 3)
                               Art. 3 
                 Incrementi degli stipendi tabellari 
 
    1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 35 del CCNL 19
aprile 2018, sono  incrementati  degli  importi  mensili  lordi,  per
tredici  mensilita',  indicati  nell'allegata  Tabella  A1,  con   le
decorrenze ivi stabilite. 
    2. Gli importi annui lordi degli stipendi  tabellari,  risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e  con
le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1. 
    3. A decorrere dal primo giorno del  secondo  mese  successivo  a
quello di sottoscrizione del presente  CCNL,  l'elemento  perequativo
una tantum di cui all'art. 37  (elemento  perequativo)  del  CCNL  19
aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lettera b) della legge n.
145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce  retributiva
ed  e'  conglobato   nello   stipendio   tabellare,   come   indicato
nell'allegata Tabella C1. 
    4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'anticipazione di cui  all'art.  47-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma  440,
lettera a) della legge n. 145/2018.