(Accordo-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
 
         Estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento 
 
1. I Trattati Bilaterali di Investimento di  cui  all'allegato  A  si
estinguono in conformita' del presente accordo. 
 
2. Si precisa che la Clausola di  Caducita'  contenuta  nei  Trattati
Bilaterali di Investimento di  cui  all'allegato  A  si  estingue  in
conformita' del paragrafo 1 del presente articolo e cessa di produrre
effetti.