ARTICOLO 2 Estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento 1. I Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato A si estinguono in conformita' del presente accordo. 2. Si precisa che la Clausola di Caducita' contenuta nei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato A si estingue in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo e cessa di produrre effetti.