(Accordo-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
 
                         Disposizioni comuni 
 
1. Le parti contraenti confermano che le Clausole Compromissorie sono
in contrasto con i trattati dell'UE e  sono  pertanto  inapplicabili.
Per effetto di tale incompatibilita' tra le Clausole Compromissorie e
i trattati dell'UE, a decorrere dalla  data  in  cui  l'ultima  delle
parti di un Trattato Bilaterale di Investimento  e'  diventata  Stato
membro  dell'Unione  europea  la  Clausola  Compromissoria  di  detto
Trattato non puo' fungere  da  base  giuridica  per  il  Procedimento
Arbitrale. 
 
2. L'estinzione  dei  Trattati  Bilaterali  di  Investimento  di  cui
all'allegato A ai sensi dell'articolo 2 e l'estinzione della Clausola
Caducita' contenuta nei Trattati Bilaterali di  Investimento  di  cui
all'allegato B ai sensi dell'articolo 3 hanno  effetto  a  decorrere,
per ciascun trattato, dall'entrata in vigore del presente accordo per
le parti contraenti interessate, conformemente all'articolo 16.