(Allegato A-art. 26)
                              Art. 26. 
                Doveri e compiti del medico generico 
 
    1. Nello svolgimento della  propria  attivita'  ambulatoriale  il
medico generico assicura i seguenti compiti e funzioni: 
      a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura; 
      b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e
non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il  quesito
diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine
e abbreviare il tempo di diagnosi; 
      c) compila le proposte motivate di ricovero e di  cure  termali
corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente; 
      d) prescrive le specialita' medicinali, i prodotti galenici e i
presidi sanitari  utilizzando  il  ricettario  in  dotazione  e/o  la
ricetta  elettronica,  inclusa  la  ricetta   dematerializzata,   nel
rispetto delle normative vigenti  in  materia  e  delle  disposizioni
ministeriali in merito alle modalita' di prescrizione; 
      e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi; 
      f) effettua le  visite  preventive  di  imbarco,  eventualmente
anche a bordo della nave, le  visite  periodiche  di  idoneita'  alla
navigazione  previste  dalla  vigente  normativa  sulla   navigazione
marittima ed aerea e formula il relativo giudizio medico legale; 
      g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e  di  malattia
professionale; 
      h) rilascia la certificazione  ai  fini  della  idoneita'  alla
navigazione; 
      i) effettua visite di controllo e visite ispettive; 
      l) provvede  ad  annotare  i  dati  diagnostici  e  terapeutici
nell'ambito del nuovo sistema  informativo  assistenza  sanitaria  ai
naviganti (NSIASN); 
      m)  partecipa  a  corsi  di  formazione  informatica,  anche  a
distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto l; 
      n) collabora con il medico responsabile del poliambulatorio; 
      o)  puo'  svolgere  su  richiesta  del  direttore  dell'ufficio
USMAF-SASN  competente  le  funzioni  di  medico   responsabile   del
poliambulatorio.  In  tale  qualita'   dipende   funzionalmente   dal
direttore dell'ufficio USMAF-SASN; 
      p)  puo'  svolgere  su  richiesta  del  direttore  dell'ufficio
USMAF-SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei
responsabili   dei   poliambulatori.   In   tale   qualita'   dipende
funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN; 
      q)  svolge  attivita'  di  collaborazione  ad   interventi   di
carattere epidemiologico; 
      r) si reca in aeroporto o a bordo di navi  in  navigazione,  in
porto o  in  rada  per  visitare  ed  eventualmente  accompagnare  in
ospedale  assistiti  ammalati,  nei  casi  in   cui   le   condizioni
fisiopatologiche degli stessi lo richiedano; 
      s)  eroga,  qualora  medico  AME  certificato   dall'ENAC,   le
prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di
idoneita' psicofisica per il conseguimento di una  licenza  o  di  un
attestato    aeronautico,    attenendosi    al    regolamento    ENAC
«Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneita' per il
conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici»  ai  sensi
del Regolamento Air Crew, regolamento UE n. 1178/2011, come  emendato
dal Regolamento UE n.290/2012. Il sistema informatico previsto, detto
EMPIC, deve essere utilizzato dai medici  AME,  ai  quali,  per  tale
compito aggiuntivo  e'  riconosciuta,  a  far  data  dal  01/01/2018,
un'indennita' forfetaria mensile lorda omnicomprensiva di euro 30,00. 
      t)  comunicare  tempestivamente  all'USMAF-SASN  competente  le
eventuali variazioni che dovessero intervenire in  corso  d'anno  per
incarichi, attivita' e situazioni in atto, anche se non influenti  ai
fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti
dal presente Accordo. Entro 30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente Accordo e solo per la prima volta, il  medico  e'  tenuto  a
comunicare ogni altro eventuale rapporto lavorativo e  situazione  in
atto anche se non influenti ai fini dell'applicazione degli  istituti
normativi ed economici previsti dal  presente  Accordo,  al  fine  di
consentire al Ministero l'aggiornamento dei fascicoli personali e  la
costituzione   di   una   banca   dati   aggiornata   all'attualita'.
L'USMAF-SASN   trasmettera'   tempestivamente   all'Ufficio   10   le
comunicazioni ricevute dal medico.