Art. 26. Doveri e compiti del medico generico 1. Nello svolgimento della propria attivita' ambulatoriale il medico generico assicura i seguenti compiti e funzioni: a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura; b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi; c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente; d) prescrive le specialita' medicinali, i prodotti galenici e i presidi sanitari utilizzando il ricettario in dotazione e/o la ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata, nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle disposizioni ministeriali in merito alle modalita' di prescrizione; e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi; f) effettua le visite preventive di imbarco, eventualmente anche a bordo della nave, le visite periodiche di idoneita' alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea e formula il relativo giudizio medico legale; g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale; h) rilascia la certificazione ai fini della idoneita' alla navigazione; i) effettua visite di controllo e visite ispettive; l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN); m) partecipa a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto l; n) collabora con il medico responsabile del poliambulatorio; o) puo' svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio USMAF-SASN competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In tale qualita' dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio USMAF-SASN; p) puo' svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio USMAF-SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei responsabili dei poliambulatori. In tale qualita' dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN; q) svolge attivita' di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico; r) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati, nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano; s) eroga, qualora medico AME certificato dall'ENAC, le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneita' psicofisica per il conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico, attenendosi al regolamento ENAC «Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneita' per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici» ai sensi del Regolamento Air Crew, regolamento UE n. 1178/2011, come emendato dal Regolamento UE n.290/2012. Il sistema informatico previsto, detto EMPIC, deve essere utilizzato dai medici AME, ai quali, per tale compito aggiuntivo e' riconosciuta, a far data dal 01/01/2018, un'indennita' forfetaria mensile lorda omnicomprensiva di euro 30,00. t) comunicare tempestivamente all'USMAF-SASN competente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno per incarichi, attivita' e situazioni in atto, anche se non influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e solo per la prima volta, il medico e' tenuto a comunicare ogni altro eventuale rapporto lavorativo e situazione in atto anche se non influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo, al fine di consentire al Ministero l'aggiornamento dei fascicoli personali e la costituzione di una banca dati aggiornata all'attualita'. L'USMAF-SASN trasmettera' tempestivamente all'Ufficio 10 le comunicazioni ricevute dal medico.