(Allegato A-art. 27)
                              Art. 27. 
Aumento orario - Assegnazione ore  di  turni  vacanti  -  Istituzione
                             nuovi turni 
 
    1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per  un
servizio gia' attivato o all'assegnazione di ore di turni vacanti, il
direttore      dell'USMAF-SASN      territorialmente       competente
prioritariamente  interpella,  secondo  l'ordine  di  anzianita'   di
servizio e in subordine secondo  l'anzianita'  di  laurea,  i  medici
titolari  di  incarico   nell'ambulatorio   USMAF-SASN   medesimo   e
successivamente i medici in servizio presso gli ambulatori USMAF-SASN
eventualmente  esistenti  nell'ambito  della  provincia,   conferendo
l'aumento di orario, previa  autorizzazione  del  direttore  generale
della DGPRE. L'aumento di orario conferito con le modalita'  indicate
va comunicato all'Ufficio 10 della  DGPRE,  per  gli  adempimenti  di
competenza. 
    2. Nel caso che  i  medici  interpellati  dichiarino  la  propria
indisponibilita' al conferimento di  ore  o  qualora  sia  necessario
procedere   all'istituzione   di   nuovi    turni,    il    direttore
dell'USMAF-SASN  competente  attiva   la   procedura   prevista   dal
precedente art. 23.