Art. 27. Aumento orario - Assegnazione ore di turni vacanti - Istituzione nuovi turni 1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio gia' attivato o all'assegnazione di ore di turni vacanti, il direttore dell'USMAF-SASN territorialmente competente prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianita' di servizio e in subordine secondo l'anzianita' di laurea, i medici titolari di incarico nell'ambulatorio USMAF-SASN medesimo e successivamente i medici in servizio presso gli ambulatori USMAF-SASN eventualmente esistenti nell'ambito della provincia, conferendo l'aumento di orario, previa autorizzazione del direttore generale della DGPRE. L'aumento di orario conferito con le modalita' indicate va comunicato all'Ufficio 10 della DGPRE, per gli adempimenti di competenza. 2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria indisponibilita' al conferimento di ore o qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il direttore dell'USMAF-SASN competente attiva la procedura prevista dal precedente art. 23.