Art. 30. Compensi ed indennita' - Premio di collaborazione - Premio di operosita' - Sostituzioni 1. Ai medici generici ambulatoriali e' corrisposto lo stesso trattamento economico previsto dall'art. 20 del presente Accordo per i medici specialisti ambulatoriali. 2. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di navi al personale extracomunitario, vengono corrisposti gli onorari previsti per i medici fiduciari, di cui all'art. 9, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 24 dicembre 2003 n. 399 e successive modifiche e integrazioni. 3. Per l'indennita' di accesso trova applicazione l'art. 13 del presente Accordo. 4. Per il premio di collaborazione ed il premio di operosita' trova applicazione l'art. 21 del presente Accordo. 5. Per la disciplina delle sostituzioni si applica l'art. 17 del presente Accordo.