(Allegato A-art. 30)
                              Art. 30. 
Compensi ed  indennita'  -  Premio  di  collaborazione  -  Premio  di
                      operosita' - Sostituzioni 
 
    1. Ai medici generici  ambulatoriali  e'  corrisposto  lo  stesso
trattamento economico previsto dall'art. 20 del presente Accordo  per
i medici specialisti ambulatoriali. 
    2. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di  navi
al  personale  extracomunitario,  vengono  corrisposti  gli   onorari
previsti per i medici fiduciari, di cui all'art. 9, comma 1,  lettera
f) del decreto ministeriale 24 dicembre  2003  n.  399  e  successive
modifiche e integrazioni. 
    3. Per l'indennita' di accesso trova applicazione l'art.  13  del
presente Accordo. 
    4. Per il premio di collaborazione ed  il  premio  di  operosita'
trova applicazione l'art. 21 del presente Accordo. 
    5. Per la disciplina delle sostituzioni si applica l'art. 17  del
presente Accordo.