(Allegato A-art. 14)
Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione 
 
La Societa' si obbliga a tenere indenne il  Costruttore,  nei  limiti
dei massimali convenuti per la Sezione B e con il  limite  minimo  di
500 mila Euro di quanto questi sia tenuto a pagare, quale  civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di  risarcimento  (capitale,
interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a  terzi  per
morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in  seguito  ad  un
sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A. 
In caso di ampliamento o  sopraelevazione,  la  Societa'  si  obbliga
inoltre a tenere indenne il Costruttore, fino alla concorrenza  dello
specifico massimale assicurato in Sezione B,  di  quanto  questi  sia
tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di  legge,  a
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a terzi per  gli
eventuali  danni  materiali  e  diretti  al  Preesistente,   se   non
assicurato alla Partita 1, involontariamente cagionati a  seguito  di
un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A.