Art. 15 - Delimitazione dell'assicurazione Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli del Costruttore, le persone iscritte nello stato di famiglia del Costruttore, nonche' qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando il Costruttore non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a). L'assicurazione non comprende: c) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione A; d) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonche' da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari o in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.