(Allegato A-art. 15)
Art. 15 - Delimitazione dell'assicurazione 
 
Non sono considerati terzi: 
a) il coniuge, il convivente  di  fatto,  i  genitori,  i  figli  del
   Costruttore, le persone  iscritte  nello  stato  di  famiglia  del
   Costruttore, nonche' qualsiasi altro  parente  o  affine  con  lui
   convivente; 
b) quando il Costruttore  non  sia  una  persona  fisica,  il  legale
   rappresentante, il socio, l'amministratore e  le  persone  che  si
   trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a). 
L'assicurazione non comprende: 
c) i danni a cose assicurate o assicurabili  in  base  alla  garanzia
   diretta prevista alla Sezione A; 
d) i danni da inquinamento di  qualsiasi  natura,  qualunque  sia  la
   causa che li ha originati, nonche' da interruzione,  impoverimento
   o deviazione di sorgenti o di  corsi  d'acqua,  alterazioni  delle
   caratteristiche o impoverimento  di  falde  acquifere,  giacimenti
   minerari o in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile
   di sfruttamento.