(Allegato A-art. 16)
Art. 16 - Gestione delle controversie - Spese legali 
 
La Societa' assume, fino a quando  ne  ha  l'interesse,  la  gestione
delle vertenze, tanto in  sede  stragiudiziale  che  giudiziale,  sia
civile che penale, a nome del Contraente,  designando,  ove  occorra,
legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti o azioni  spettanti
al Contraente stesso. Sono a carico della Societa' le spese sostenute
per resistere all'azione promossa  contro  il  Contraente,  entro  il
limite di un importo  pari  al  quarto  del  massimale  stabilito  in
Polizza per il danno a cui si riferisce la domanda. 
Qualora la somma dovuta al danneggiato  superi  detto  massimale,  le
spese sono ripartite tra la Societa' e il Contraente  in  proporzione
al rispettivo interesse. 
La Societa' non riconosce spese incontrate dal Contraente per  legali
o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di  multe  o
ammende ne' delle spese di giustizia penale. 
Il Contraente e' responsabile di  ogni  pregiudizio  derivante  dalla
inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui agli  articoli
precedenti; ove poi risulti che egli abbia agito  in  connivenza  coi
terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai  diritti
del contratto.