Art. 10.
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si
riferisce a tutte le materie di cui all'art. 9, comma 5
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). I
criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalita' di
utilizzo di cui all'art. 9, comma 5 (Contrattazione collettiva
integrativa: soggetti e materie), possono essere negoziati con
cadenza annuale.
2. L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione
datoriale di cui all'art. 9, comma 4 (Contrattazione collettiva
integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla
stipulazione del presente contratto.
3. L'azienda o ente convoca i soggetti sindacali di cui all'art.
9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), per
l'avvio del negoziato del contratto integrativo triennale, entro
trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non
prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la
propria delegazione. L'avvio del negoziato per le materie oggetto di
contrattazione integrativa annuale avviene entro il 31 gennaio
dell'anno di riferimento.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art. 12 (Clausole di raffreddamento),
qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative,
eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta
giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le
rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione, sulle
materie di cui all'art. 9, comma 5, lettere f), g), h), i), j), k),
n), (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui
all'art. 9, comma 5, lettere a), b), c), d), e), l), m),
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) ed il
protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla
funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi
di comportamento di cui all'art. 12 (Clausole di raffreddamento),
l'azienda o ente interessato puo' provvedere, in via provvisoria,
sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva
sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi
celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata
delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto
legislativo n. 165/2001 e' fissato in quarantacinque giorni,
eventualmente prorogabili di ulteriori quarantacinque.
6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di
controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del decreto
legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto
collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla
relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte
del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque
giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo
dell'azienda o ente puo' autorizzare il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,
presso ciascuna azienda o ente, dei successivi contratti collettivi
integrativi.
8. Le azienda o enti sono tenuti a trasmettere, per via
telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo
integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o
5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 9
(Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) del CCNL
21 maggio 2018.