(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
      Trattamento economico del personale in distacco sindacale 
 
    1. Il trattamento economico del personale in  distacco  sindacale
si compone: 
      a)  di  stipendio,  assegni  personali  e  RIA  in   godimento,
differenziali economici di professionalita', indennita' di  incarico,
indennita'   di   qualificazione   professionale,    indennita'    di
specificita' infermieristica,  indennita'  di  tutela  del  malato  e
promozione della salute, indennita' professionale specifica; 
      b) di un  elemento  di  garanzia  della  retribuzione,  in  una
percentuale non inferiore al 60% e non superiore al  90%  delle  voci
retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo  anno  solare  di
servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico
del   Fondo   incarichi,   progressioni   economiche   e   indennita'
professionali e del Fondo premialita'  e  condizioni  di  lavoro  con
esclusione delle voci di cui alla lettera  a)  a  carico  dei  fondi,
delle  indennita'  per  condizioni  di   lavoro   (turno,   notturno,
Indennita' per  l'operativita'  in  particolari  UO/Servizi,  rischio
radiologico),    bilinguismo,     polizia     giudiziaria,     pronta
disponibilita', compensi per  le  ore  di  straordinario,  misure  di
welfare integrativo, prestazioni aggiuntive e  trattamenti  economici
accessori  previsti  da  specifiche  disposizioni  di  legge  di  cui
all'art. 102 comma  3,  lettera  d)  (Fondo  incarichi,  progressioni
economiche e indennita' professionali) e di cui all'art.  103,  comma
5, lettera d) (Fondo premialita' e condizioni di lavoro). 
    2. Le misure percentuali  dell'elemento  retributivo  di  cui  al
comma  1,  lettera  b),  sono  definite  in  sede  di  contrattazione
integrativa ed il relativo onere e' posto  a  carico  dei  rispettivi
fondi di riferimento. La natura delle voci retributive che compongono
l'elemento  di  garanzia  non   subisce   modifiche,   agli   effetti
pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine  rapporto.
Non si determinano pertanto nuovi o maggiori oneri. 
    3. Per i distacchi in corso alla data di entrata  in  vigore,  la
cui attivazione sia avvenuta prima del 2019 la percentuale di cui  al
comma 1, lettera b) e' applicata al valore medio nell'anno 2018 delle
voci retributive di cui al comma 1, lettera b) corrisposte  a  carico
dei rispettivi fondi di riferimento. 
    4. In caso di distacco  part-time  o  frazionato,  l'elemento  di
garanzia e' riproporzionato in base alla  corrispondente  percentuale
di distacco. 
    5. La disciplina di cui al presente articolo e'  applicata  dalla
data di decorrenza della contrattazione integrativa di cui ai commi 2
e 3, successiva a quella di sottoscrizione. 
    6. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  43  del
CCNL del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL  del  7  aprile  1999
(Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale) e l'art.
23, comma 9 del CCNL 19 aprile 2004 (Disposizioni particolari).