Art. 11.
Trattamento economico del personale in distacco sindacale
1. Il trattamento economico del personale in distacco sindacale
si compone:
a) di stipendio, assegni personali e RIA in godimento,
differenziali economici di professionalita', indennita' di incarico,
indennita' di qualificazione professionale, indennita' di
specificita' infermieristica, indennita' di tutela del malato e
promozione della salute, indennita' professionale specifica;
b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una
percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci
retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di
servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico
del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita'
professionali e del Fondo premialita' e condizioni di lavoro con
esclusione delle voci di cui alla lettera a) a carico dei fondi,
delle indennita' per condizioni di lavoro (turno, notturno,
Indennita' per l'operativita' in particolari UO/Servizi, rischio
radiologico), bilinguismo, polizia giudiziaria, pronta
disponibilita', compensi per le ore di straordinario, misure di
welfare integrativo, prestazioni aggiuntive e trattamenti economici
accessori previsti da specifiche disposizioni di legge di cui
all'art. 102 comma 3, lettera d) (Fondo incarichi, progressioni
economiche e indennita' professionali) e di cui all'art. 103, comma
5, lettera d) (Fondo premialita' e condizioni di lavoro).
2. Le misure percentuali dell'elemento retributivo di cui al
comma 1, lettera b), sono definite in sede di contrattazione
integrativa ed il relativo onere e' posto a carico dei rispettivi
fondi di riferimento. La natura delle voci retributive che compongono
l'elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti
pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto.
Non si determinano pertanto nuovi o maggiori oneri.
3. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore, la
cui attivazione sia avvenuta prima del 2019 la percentuale di cui al
comma 1, lettera b) e' applicata al valore medio nell'anno 2018 delle
voci retributive di cui al comma 1, lettera b) corrisposte a carico
dei rispettivi fondi di riferimento.
4. In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di
garanzia e' riproporzionato in base alla corrispondente percentuale
di distacco.
5. La disciplina di cui al presente articolo e' applicata dalla
data di decorrenza della contrattazione integrativa di cui ai commi 2
e 3, successiva a quella di sottoscrizione.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 43 del
CCNL del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del 7 aprile 1999
(Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale) e l'art.
23, comma 9 del CCNL 19 aprile 2004 (Disposizioni particolari).