Art. 11. Trattamento economico del personale in distacco sindacale 1. Il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone: a) di stipendio, assegni personali e RIA in godimento, differenziali economici di professionalita', indennita' di incarico, indennita' di qualificazione professionale, indennita' di specificita' infermieristica, indennita' di tutela del malato e promozione della salute, indennita' professionale specifica; b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali e del Fondo premialita' e condizioni di lavoro con esclusione delle voci di cui alla lettera a) a carico dei fondi, delle indennita' per condizioni di lavoro (turno, notturno, Indennita' per l'operativita' in particolari UO/Servizi, rischio radiologico), bilinguismo, polizia giudiziaria, pronta disponibilita', compensi per le ore di straordinario, misure di welfare integrativo, prestazioni aggiuntive e trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 102 comma 3, lettera d) (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali) e di cui all'art. 103, comma 5, lettera d) (Fondo premialita' e condizioni di lavoro). 2. Le misure percentuali dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lettera b), sono definite in sede di contrattazione integrativa ed il relativo onere e' posto a carico dei rispettivi fondi di riferimento. La natura delle voci retributive che compongono l'elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto. Non si determinano pertanto nuovi o maggiori oneri. 3. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore, la cui attivazione sia avvenuta prima del 2019 la percentuale di cui al comma 1, lettera b) e' applicata al valore medio nell'anno 2018 delle voci retributive di cui al comma 1, lettera b) corrisposte a carico dei rispettivi fondi di riferimento. 4. In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di garanzia e' riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco. 5. La disciplina di cui al presente articolo e' applicata dalla data di decorrenza della contrattazione integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 43 del CCNL del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 (Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale) e l'art. 23, comma 9 del CCNL 19 aprile 2004 (Disposizioni particolari).