Art. 12. Clausole di raffreddamento 1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato a principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso. 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 10 (Clausole di raffreddamento) del CCNL 21 maggio 2018.