Art. 4.
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per
costruire relazioni stabili tra azienda o ente e soggetti sindacali,
improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e
trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed
obblighi, nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico
delle aziende ed enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con
gli interessi dei lavoratori;
si migliora la qualita' delle decisioni assunte;
si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del
personale, nonche' i processi di innovazione organizzativa e di
riforma della pubblica amministrazione;
si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' dei datori
di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali
presso le Aziende ed Enti, si articolano nei seguenti modelli
relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa.
4. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme
costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza
generale delle Aziende ed Enti, in materia di organizzazione o aventi
riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti
di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
informazione;
confronto;
organismi paritetici di partecipazione.
5. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione
di contratti che obbligano reciprocamente le parti, al livello
previsto dall'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere
oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta
di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 10
(Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure).
6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, l'Osservatorio a composizione
paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui
ciascuna Azienda o ente assume gli atti adottati unilateralmente ai
sensi dell'art. 40, comma 3-ter, decreto legislativo n. 165/2001.
L'osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente
motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla
funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese
comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche
sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza
generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi
generalizzati.
7. Fermo restando le disposizioni sulle relazioni sindacali del
presente titolo II, sono fatte salve le eventuali specifiche
disposizioni in materia di relazioni sindacali contenute nelle
sezioni del presente contratto.
8. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, tutte le forme
di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di
trasparenza.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3
(Obiettivi e strumenti) del CCNL del 21 maggio 2018.