Art. 5.
Informazione
1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio
delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa e'
data preventivamente e in forma scritta dalle aziende o enti ai
soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 3, (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto
dal presente articolo.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella
preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da
parte dell'azienda o ente, ai soggetti sindacali, al fine di
consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di
esaminarla.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 9,
comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)
di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto
delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono oggetto di
informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto)
e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)
nonche' 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la
contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro
attivazione.
5. Sono altresi' oggetto di sola informazione gli atti di
organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo
n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il
diritto di informativa alle OO.SS. L'informazione di cui al presente
comma deve essere resa almeno cinque giorni lavorativi prima
dell'adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2
dell'art. 6 (Confronto) per le materie oggetto di informazione di cui
al comma 4.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 4
(Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.