(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                            Informazione 
 
    1. L'informazione e' il presupposto  per  il  corretto  esercizio
delle relazioni sindacali e dei suoi  strumenti.  Pertanto,  essa  e'
data preventivamente e in forma  scritta  dalle  aziende  o  enti  ai
soggetti sindacali  di  cui  all'art.  9,  comma  3,  (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo  quanto  previsto
dal presente articolo. 
    2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle disposizioni di legge vigenti,  l'informazione  consiste  nella
preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi,  da
parte  dell'azienda  o  ente,  ai  soggetti  sindacali,  al  fine  di
consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e  di
esaminarla. 
    3. L'informazione deve essere data nei  tempi,  nei  modi  e  nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art.  9,
comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti  e  materie)
di procedere a una valutazione approfondita  del  potenziale  impatto
delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 
    4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5,  sono  oggetto  di
informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto)
e 9  (Contrattazione  collettiva  integrativa:  soggetti  e  materie)
nonche'  7  (Confronto  regionale)  prevedano  il  confronto   o   la
contrattazione  integrativa,  costituendo  presupposto  per  la  loro
attivazione. 
    5. Sono  altresi'  oggetto  di  sola  informazione  gli  atti  di
organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo
n. 165/2001 ed ogni altro atto per  il  quale  la  legge  preveda  il
diritto di informativa alle OO.SS. L'informazione di cui al  presente
comma  deve  essere  resa  almeno  cinque  giorni  lavorativi   prima
dell'adozione degli atti. Resta fermo quanto  previsto  dal  comma  2
dell'art. 6 (Confronto) per le materie oggetto di informazione di cui
al comma 4. 
    6.  Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  4
(Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.