Art. 6. Confronto 1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'azienda o ente intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'azienda o ente e i soggetti sindacali, se entro cinque giorni lavorativi dall'informazione il confronto e' richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla richiesta. L'incontro puo' anche essere proposto dall'azienda o ente contestualmente all'invio dell'informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie): a) criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro; b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di lavoro dell'azienda o ente o tra aziende ed enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell'ambito di processi associativi; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance; d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi; e) i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell'attribuzione della relativa indennita'; f) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001; g) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilita'; h) linee generali di indirizzo per l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro; i) i criteri generali di individuazione delle attivita' che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonche' i criteri di priorita' per l'accesso agli stessi; l) alle linee generali sulla pianificazione delle attivita' formative; m) gli andamenti occupazionali; n) criteri per l'applicazione delle procedure di cui all'art. 21 (Norme di prima applicazione). 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 5 (Confronto) del CCNL del 21 maggio 2018.