Art. 6.
Confronto
1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura
un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di
relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui
all'art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare
costruttivamente alla definizione delle misure che l'azienda o ente
intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali
degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita'
previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle
informazioni, l'azienda o ente e i soggetti sindacali, se entro
cinque giorni lavorativi dall'informazione il confronto e' richiesto
da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre dieci giorni
lavorativi dalla richiesta. L'incontro puo' anche essere proposto
dall'azienda o ente contestualmente all'invio dell'informazione; in
tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno
lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono
gli incontri non puo' essere superiore a trenta giorni. Al termine
del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni
emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al
comma 3 dell'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
e materie):
a) criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di
lavoro;
b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di
lavoro dell'azienda o ente o tra aziende ed enti, nei casi di
utilizzazione del personale, nell'ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della
performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini
dell'attribuzione della relativa indennita';
f) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri
soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto
legislativo n. 165/2001;
g) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta
disponibilita';
h) linee generali di indirizzo per l'adozione di misure
finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attivita' che
possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonche'
i criteri di priorita' per l'accesso agli stessi;
l) alle linee generali sulla pianificazione delle attivita'
formative;
m) gli andamenti occupazionali;
n) criteri per l'applicazione delle procedure di cui all'art.
21 (Norme di prima applicazione).
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 5
(Confronto) del CCNL del 21 maggio 2018.