(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                              Confronto 
 
    1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale  si  instaura
un dialogo approfondito sulle  materie  rimesse  a  tale  livello  di
relazione, al  fine  di  consentire  ai  soggetti  sindacali  di  cui
all'art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa:  soggetti
e materie)  di  esprimere  valutazioni  esaustive  e  di  partecipare
costruttivamente alla definizione delle misure che l'azienda  o  ente
intende adottare. 
    2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai  soggetti  sindacali
degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita'
previste per la informazione.  A  seguito  della  trasmissione  delle
informazioni, l'azienda o ente  e  i  soggetti  sindacali,  se  entro
cinque giorni lavorativi dall'informazione il confronto e'  richiesto
da questi ultimi, si  incontrano  comunque  non  oltre  dieci  giorni
lavorativi dalla richiesta. L'incontro  puo'  anche  essere  proposto
dall'azienda o ente contestualmente all'invio  dell'informazione;  in
tal caso le parti si incontrano fra il  quarto  e  il  decimo  giorno
lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale  si  svolgono
gli incontri non puo' essere superiore a trenta  giorni.  Al  termine
del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori  e  delle  posizioni
emerse. 
    3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui  al
comma 3 dell'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa:  soggetti
e materie): 
      a) criteri generali relativi all'articolazione  dell'orario  di
lavoro; 
      b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di
lavoro dell'azienda o ente  o  tra  aziende  ed  enti,  nei  casi  di
utilizzazione del personale, nell'ambito di processi associativi; 
      c)  i  criteri  generali  dei  sistemi  di  valutazione   della
performance; 
      d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi; 
      e) i criteri  per  la  graduazione  degli  incarichi,  ai  fini
dell'attribuzione della relativa indennita'; 
      f) il trasferimento o il conferimento  di  attivita'  ad  altri
soggetti, pubblici o privati,  ai  sensi  dell'art.  31  del  decreto
legislativo n. 165/2001; 
      g) criteri generali di programmazione  dei  servizi  di  pronta
disponibilita'; 
      h)  linee  generali  di  indirizzo  per  l'adozione  di  misure
finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro; 
      i) i criteri generali di  individuazione  delle  attivita'  che
possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto  nonche'
i criteri di priorita' per l'accesso agli stessi; 
      l) alle linee generali  sulla  pianificazione  delle  attivita'
formative; 
      m) gli andamenti occupazionali; 
      n) criteri per l'applicazione delle procedure di  cui  all'art.
21 (Norme di prima applicazione). 
    4.  Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  5
(Confronto) del CCNL del 21 maggio 2018.