Art. 7.
Confronto regionale
1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti
nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le
regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali
firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo
per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti
materie relative:
a. all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui
all'art. 103, comma 5, lettera a) (Fondo premialita' e condizioni di
lavoro) e, in particolare, a quelle destinate all'istituto della
premialita' che dovra' essere sempre piu' orientata ai risultati in
conformita' degli obiettivi aziendali e regionali;
b. alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti
di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione organica del personale;
c. alla modalita' di incremento dei fondi in caso di aumento
della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad
invarianza del numero complessivo di essa;
d. alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive
del personale;
e. ai progetti di riorganizzazione collegati ai fondi del PNRR;
f. piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio
regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge 30
dicembre 2021, n. 234.
2. Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano
modifiche degli ambiti aziendali il tavolo di confronto di cui al
presente articolo trattera' le seguenti materie:
a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di
modifica degli ambiti aziendali;
b) criteri generali relativi ai processi di mobilita' e
riassegnazione del personale.
3. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) rimangono,
comunque, ferme tutte le disposizioni contrattuali previste per la
formazione dei fondi di cui agli articoli 102 (Fondo incarichi,
progressioni economiche e indennita' professionali) e 103 (Fondo
premialita' e condizioni di lavoro), nonche' le modalita' di
incremento ivi stabilite.
4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale il confronto in sede
regionale valutera', sotto il profilo delle diverse implicazioni
normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario
e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di
continuita' nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza
dei contratti a termine.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6
(Confronto regionale) del CCNL del 21 maggio 2018.