(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                         Confronto regionale 
 
    1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti
nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le
regioni entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
contratto,  previo  confronto   con   le   organizzazioni   sindacali
firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di  indirizzo
per lo svolgimento della contrattazione integrativa,  nelle  seguenti
materie relative: 
      a. all'utilizzo  delle  risorse  aggiuntive  regionali  di  cui
all'art. 103, comma 5, lettera a) (Fondo premialita' e condizioni  di
lavoro) e, in particolare,  a  quelle  destinate  all'istituto  della
premialita' che dovra' essere sempre piu' orientata ai  risultati  in
conformita' degli obiettivi aziendali e regionali; 
      b. alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed  enti
di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione organica del personale; 
      c. alla modalita' di incremento dei fondi in  caso  di  aumento
della dotazione  organica  del  personale  o  dei  servizi  anche  ad
invarianza del numero complessivo di essa; 
      d. alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive
del personale; 
      e. ai progetti di riorganizzazione collegati ai fondi del PNRR; 
      f. piano di riparto tra le aziende e gli  enti  del  territorio
regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293 della  legge  30
dicembre 2021, n. 234. 
    2. Nei processi di  riorganizzazione  o  riordino  che  prevedano
modifiche degli ambiti aziendali il tavolo di  confronto  di  cui  al
presente articolo trattera' le seguenti materie: 
      a) criteri di scorporo o aggregazione dei  fondi  nei  casi  di
modifica degli ambiti aziendali; 
      b)  criteri  generali  relativi  ai  processi  di  mobilita'  e
riassegnazione del personale. 
    3. Con riferimento  al  comma  1,  lettere  b)  e  c)  rimangono,
comunque, ferme tutte le disposizioni contrattuali  previste  per  la
formazione dei fondi di  cui  agli  articoli  102  (Fondo  incarichi,
progressioni economiche e  indennita'  professionali)  e  103  (Fondo
premialita'  e  condizioni  di  lavoro),  nonche'  le  modalita'   di
incremento ivi stabilite. 
    4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale  il  confronto  in  sede
regionale valutera', sotto  il  profilo  delle  diverse  implicazioni
normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro  precario
e ai processi di stabilizzazione,  tenuto  conto  della  garanzia  di
continuita' nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza
dei contratti a termine. 
    5.  Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  6
(Confronto regionale) del CCNL del 21 maggio 2018.