Art. 7. Confronto regionale 1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative: a. all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all'art. 103, comma 5, lettera a) (Fondo premialita' e condizioni di lavoro) e, in particolare, a quelle destinate all'istituto della premialita' che dovra' essere sempre piu' orientata ai risultati in conformita' degli obiettivi aziendali e regionali; b. alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale; c. alla modalita' di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa; d. alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale; e. ai progetti di riorganizzazione collegati ai fondi del PNRR; f. piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2. Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche degli ambiti aziendali il tavolo di confronto di cui al presente articolo trattera' le seguenti materie: a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di modifica degli ambiti aziendali; b) criteri generali relativi ai processi di mobilita' e riassegnazione del personale. 3. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) rimangono, comunque, ferme tutte le disposizioni contrattuali previste per la formazione dei fondi di cui agli articoli 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali) e 103 (Fondo premialita' e condizioni di lavoro), nonche' le modalita' di incremento ivi stabilite. 4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale il confronto in sede regionale valutera', sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuita' nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6 (Confronto regionale) del CCNL del 21 maggio 2018.