(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
               Organismo paritetico per l'innovazione 
 
    1.  L'organismo  paritetico  per   l'innovazione   realizza   una
modalita' relazionale  finalizzata  al  coinvolgimento  partecipativo
delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 9, comma 3, lettera b)
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), su tutto
cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e  sperimentale,
di carattere organizzativo dell'azienda o ente. 
    2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in  cui  si
attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti  di
organizzazione e innovazione, miglioramento dei  servizi,  promozione
della  legalita',  della  qualita'  del  lavoro   e   del   benessere
organizzativo - anche con riferimento alle politiche e  ai  piani  di
formazione, al lavoro agile, alla conciliazione dei tempi di  vita  e
di   lavoro   -,   sulle   misure   di   prevenzione   dello   stress
lavoro-correlato e di  fenomeni  di  burn-out,  eventuali  protocolli
sulla  gestione  delle  assenze  improvvise  nonche'   sull'eventuale
esonerabilita' dai servizi di pronta disponibilita' del personale che
abbia superato la soglia di sessantadue anni di eta'  anagrafica,  al
fine di formulare proposte all'azienda o ente o alle parti  negoziali
della contrattazione integrativa. 
    3. L'organismo paritetico per l'innovazione e'  istituito  presso
ogni azienda o ente. Le aziende o  enti  entro  trenta  giorni  dalla
sottoscrizione  del  CCNL  provvedono,  ove  non  gia'  attivato,  ad
istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Esso: 
      a) ha composizione paritetica ed e' formato  da  un  componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali  firmatarie  del
presente contratto nonche' da una rappresentanza dell'azienda o ente,
con rilevanza numerica pari alla componente sindacale; 
      b) si riunisce, obbligatoriamente almeno due  volte  l'anno  e,
comunque, ogniqualvolta l'azienda o  ente  ovvero  le  organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto manifestino un'intenzione
di progettualita' organizzativa innovativa, complessa, per  modalita'
e tempi di attuazione, e sperimentale; 
      c) trasmette, all'esito dell'analisi di fattibilita',  proposte
progettuali proprie o pervenute con le modalita' di cui al  comma  4,
alle parti negoziali della contrattazione integrativa  sulle  materie
di competenza di quest'ultima o all'azienda o ente; 
      d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento; 
      e) svolge analisi, indagini e studi, e  puo'  esprimere  pareri
non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall'art. 83  (Misure
per disincentivare elevati tassi di assenza del personale)  del  CCNL
del 21 maggio 2018; 
      f) redige un report annuale delle proprie attivita'. 
    4. All'organismo di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di  cui
all'art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa:  soggetti
e materie), o da gruppi di  lavoratori.  In  tali  casi,  l'organismo
paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto
al comma 3, lettera c). 
    5. Costituiscono inoltre oggetto  di  informazione,  con  cadenza
semestrale, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, i
dati sui contratti a tempo  determinato,  i  dati  sui  contratti  di
somministrazione  a  tempo  determinato,  i  dati  sulle  assenze  di
personale di cui all'art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi
di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018. 
    6. Nel caso in cui l'organismo di cui al  presente  articolo  non
venga istituito entro il termine previsto dal  comma  3,  le  materie
relative ai progetti di organizzazione e  innovazione,  miglioramento
dei servizi, promozione della legalita', della qualita' del lavoro  e
del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai  sensi
dell'art. 6 (Confronto), nel rispetto delle procedure  ivi  previste,
fino alla sua istituzione. 
    7.  Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  7
(Organismo paritetico per l'innovazione) del CCNL del 21 maggio 2018.