Art. 8.
Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza una
modalita' relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo
delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 9, comma 3, lettera b)
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), su tutto
cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale,
di carattere organizzativo dell'azienda o ente.
2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si
attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di
organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione
della legalita', della qualita' del lavoro e del benessere
organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di
formazione, al lavoro agile, alla conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro -, sulle misure di prevenzione dello stress
lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out, eventuali protocolli
sulla gestione delle assenze improvvise nonche' sull'eventuale
esonerabilita' dai servizi di pronta disponibilita' del personale che
abbia superato la soglia di sessantadue anni di eta' anagrafica, al
fine di formulare proposte all'azienda o ente o alle parti negoziali
della contrattazione integrativa.
3. L'organismo paritetico per l'innovazione e' istituito presso
ogni azienda o ente. Le aziende o enti entro trenta giorni dalla
sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non gia' attivato, ad
istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Esso:
a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto nonche' da una rappresentanza dell'azienda o ente,
con rilevanza numerica pari alla componente sindacale;
b) si riunisce, obbligatoriamente almeno due volte l'anno e,
comunque, ogniqualvolta l'azienda o ente ovvero le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto manifestino un'intenzione
di progettualita' organizzativa innovativa, complessa, per modalita'
e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) trasmette, all'esito dell'analisi di fattibilita', proposte
progettuali proprie o pervenute con le modalita' di cui al comma 4,
alle parti negoziali della contrattazione integrativa sulle materie
di competenza di quest'ultima o all'azienda o ente;
d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
e) svolge analisi, indagini e studi, e puo' esprimere pareri
non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall'art. 83 (Misure
per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL
del 21 maggio 2018;
f) redige un report annuale delle proprie attivita'.
4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere
inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui
all'art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
e materie), o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'organismo
paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto
al comma 3, lettera c).
5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza
semestrale, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, i
dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di
somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di
personale di cui all'art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi
di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018.
6. Nel caso in cui l'organismo di cui al presente articolo non
venga istituito entro il termine previsto dal comma 3, le materie
relative ai progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento
dei servizi, promozione della legalita', della qualita' del lavoro e
del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi
dell'art. 6 (Confronto), nel rispetto delle procedure ivi previste,
fino alla sua istituzione.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 7
(Organismo paritetico per l'innovazione) del CCNL del 21 maggio 2018.