Art. 9.
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel
rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL,
tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 3, e la
delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4.
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello
di singola azienda o ente («contrattazione integrativa aziendale»).
3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
aziendale sono:
a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie.
4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui e'
individuato il presidente, sono designati dall'organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti.
5. Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale:
a. i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la
contrattazione integrativa tra le diverse modalita' di utilizzo
all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli articoli 102 (Fondo
incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali) e 103
(Fondo premialita' e condizioni di lavoro);
b. i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla
performance;
c. criteri per la definizione delle procedure delle
progressioni economiche all'interno delle aree;
d. i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i
quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione
collettiva;
e. i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare
integrativo;
f. l'elevazione del contingente complessivo dei rapporti di
lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 73, comma 7 (Rapporto di
lavoro a tempo parziale);
g. l'elevazione della percentuale massima del ricorso a
contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 70, comma 3 (Contratto di lavoro a
tempo determinato);
h. l'eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di
durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per il diritto
allo studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62, comma 5
(Diritto allo studio) e nei limiti di cui al comma 1 di tale
articolo, nonche' le eventuali ulteriori condizioni che diano titolo
a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio,
ai sensi di quanto previsto dal citato art. 62, comma 8 (Diritto allo
studio);
i. le condizioni, i criteri e le modalita' per l'utilizzo dei
servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, da
parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell'art. 72, comma 4
(Contratto di somministrazione);
j. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di
flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire
una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
k. i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla
professionalita' delle innovazioni inerenti l'organizzazione di
servizi;
l. l'eventuale elevazione dell'indennita' di pronta
disponibilita', dell'indennita' per il turno notturno con onere a
carico del Fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialita' e condizioni
di lavoro) e dell'indennita' e destinatari di cui all'art. 107
(Indennita' per l'operativita' in particolari UO/Servizi);
m. l'eventuale innalzamento dei tempi previsti dall'art. 43,
commi 11 e 12 (Orario di lavoro), per le operazioni di vestizione e
svestizione, nonche' per il passaggio di consegne, di ulteriori e
complessivi 7 minuti, nelle situazioni di elevata complessita' nei
reparti o nel caso in cui gli spogliatoi non siano posti nelle
vicinanze dei reparti;
n. le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 8
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) del CCNL
21 maggio 2018.