(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
      Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie 
 
    1.  La  contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge,  nel
rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal  presente  CCNL,
tra la delegazione sindacale, come  individuata  al  comma  3,  e  la
delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4. 
    2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge  a  livello
di singola azienda o ente («contrattazione integrativa aziendale»). 
    3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
aziendale sono: 
      a) la RSU; 
      b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie. 
    4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui  e'
individuato il  presidente,  sono  designati  dall'organo  competente
secondo i rispettivi ordinamenti. 
    5. Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale: 
      a. i criteri di ripartizione delle risorse disponibili  per  la
contrattazione integrativa  tra  le  diverse  modalita'  di  utilizzo
all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli articoli 102 (Fondo
incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali) e  103
(Fondo premialita' e condizioni di lavoro); 
      b. i  criteri  per  l'attribuzione  dei  premi  correlati  alla
performance; 
      c.  criteri  per   la   definizione   delle   procedure   delle
progressioni economiche all'interno delle aree; 
      d. i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per  i
quali  specifiche  leggi  operino  un  rinvio   alla   contrattazione
collettiva; 
      e. i criteri generali per l'attivazione  di  piani  di  welfare
integrativo; 
      f. l'elevazione del contingente  complessivo  dei  rapporti  di
lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 73, comma 7  (Rapporto  di
lavoro a tempo parziale); 
      g.  l'elevazione  della  percentuale  massima  del  ricorso   a
contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 70, comma 3 (Contratto  di  lavoro  a
tempo determinato); 
      h. l'eventuale previsione di ulteriori tipologie di  corsi,  di
durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per  il  diritto
allo studio, ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  62,  comma  5
(Diritto allo studio) e  nei  limiti  di  cui  al  comma  1  di  tale
articolo, nonche' le eventuali ulteriori condizioni che diano  titolo
a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio,
ai sensi di quanto previsto dal citato art. 62, comma 8 (Diritto allo
studio); 
      i. le condizioni, i criteri e le modalita' per  l'utilizzo  dei
servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale,  da
parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell'art.  72,  comma  4
(Contratto di somministrazione); 
      j.  i  criteri  per  l'individuazione  di  fasce  temporali  di
flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al  fine  di  conseguire
una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 
      k.   i   riflessi   sulla   qualita'   del   lavoro   e   sulla
professionalita'  delle  innovazioni  inerenti  l'organizzazione   di
servizi; 
      l.   l'eventuale   elevazione   dell'indennita'    di    pronta
disponibilita', dell'indennita' per il turno  notturno  con  onere  a
carico del Fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialita' e  condizioni
di lavoro) e  dell'indennita'  e  destinatari  di  cui  all'art.  107
(Indennita' per l'operativita' in particolari UO/Servizi); 
      m. l'eventuale innalzamento dei tempi  previsti  dall'art.  43,
commi 11 e 12 (Orario di lavoro), per le operazioni di  vestizione  e
svestizione, nonche' per il passaggio di  consegne,  di  ulteriori  e
complessivi 7 minuti, nelle situazioni di  elevata  complessita'  nei
reparti o nel caso in  cui  gli  spogliatoi  non  siano  posti  nelle
vicinanze dei reparti; 
      n. le linee di indirizzo in materia di salute e  sicurezza  sul
lavoro. 
    6. Il presente articolo disapplica  e  sostituisce  l'articolo  8
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) del  CCNL
21 maggio 2018.