(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
      Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 
 
    1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale  e  si
riferisce a tutte  le  materie  di  cui  all'art.  7  (Contrattazione
integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri  di  ripartizione
delle risorse tra le diverse modalita' di utilizzo di cui all'art. 7,
lettera a) del citato comma 4 possono essere  negoziati  con  cadenza
annuale. 
    2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale  di  cui
all'art.  7  (Contrattazione  collettiva   integrativa   soggetti   e
materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente
contratto. 
    3. L'ente convoca la delegazione  sindacale  di  cui  all'art.  7
(Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie),  comma  1
per l'avvio del negoziato, entro trenta  giorni  dalla  presentazione
delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito,  entro  il
termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 
    4. Al fine di garantire la piena funzionalita' dei servizi  e  la
puntuale  applicazione  degli  istituti  contrattuali,  la   sessione
negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo,  va  avviata  entro  il
primo quadrimestre dell'anno di riferimento,  compatibilmente  con  i
tempi  di  adozione  degli   strumenti   di   programmazione   e   di
rendicontazione.  Nell'ambito  di  tale  sessione  negoziale,  l'Ente
fornisce una informativa sui  dati  relativi  alla  costituzione  del
fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). 
    5. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati  dall'art.  9  (Clausole  di  raffreddamento),
qualora,  decorsi  trenta  giorni   dall'inizio   delle   trattative,
eventualmente prorogabili fino ad  un  massimo  di  ulteriori  trenta
giorni, non si  sia  raggiunto  l'accordo,  le  parti  riassumono  le
rispettive prerogative e liberta' di iniziativa  e  decisione,  sulle
materie di cui  all'art.  7  (Contrattazione  collettiva  integrativa
soggetti e materie), comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r),
s), t), z), aa) e ad). 
    6. Qualora non  si  raggiunga  l'accordo  sulle  materie  di  cui
all'art.  7  (Contrattazione  collettiva   integrativa   soggetti   e
materie), comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u),
v), w), ab), ac), ae) e af) il protrarsi delle  trattative  determini
un   oggettivo    pregiudizio    alla    funzionalita'    dell'azione
amministrativa, nel rispetto dei principi  di  comportamento  di  cui
all'art. 9 (Clausole  di  raffreddamento),  l'ente  interessato  puo'
provvedere, in via provvisoria, sulle  materie  oggetto  del  mancato
accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative
al fine di pervenire in tempi celeri alla  conclusione  dell'accordo.
Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui  all'art.
40, comma 3-ter del decreto legislativo n.  165/2001  e'  fissato  in
quarantacinque  giorni,  eventualmente   prorogabili   di   ulteriori
quarantacinque. 
    7.  Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  la
relativa certificazione degli oneri sono  effettuati  dall'organo  di
controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1  del  decreto
legislativo  n.  165/2001.  A  tal  fine,  l'Ipotesi   di   contratto
collettivo  integrativo  definita  dalle   parti,   corredata   dalla
relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale  organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da  parte
del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa  entro  cinque
giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di  Governo
competente dell'ente puo' autorizzare il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 
    8. I contratti collettivi integrativi devono  contenere  apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di  verifica  della  loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,
presso   ciascuna   ente,   dei   successivi   contratti   collettivi
integrativi. 
    9.  Le  amministrazioni  sono  tenute  a  trasmettere,  per   via
telematica,  all'ARAN  ed  al  CNEL,  entro   cinque   giorni   dalla
sottoscrizione  definitiva,  il  testo   del   contratto   collettivo
integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o
5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 
    10. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  8  del
CCNL 21 maggio 2018.