Articolo 5
l. Ciascuno Stato contraente deve designare uno o piu' uffici del
saggio autorizzati per il controllo e la marcatura degli oggetti in
metalli preziosi come previsto nell'Allegato II.
2. Gli uffici del saggio autorizzati devono soddisfare le
seguenti condizioni:
- disponibilita' di personale e dei necessari mezzi e
apparecchiature;
- competenza tecnica e integrita' professionale del personale;
- nell'esecuzione dei compiti previsti dalla Convenzione, la
dirigenza ed il personale tecnico dell'ufficio del saggio autorizzato
devono essere indipendenti da qualsiasi ambiente, gruppo o persone
che abbiano un interesse, diretto o indiretto, nel settore
considerato;
- il personale deve essere vincolato dal segreto professionale.
3. Ciascuno Stato contraente deve informare il depositario in
merito alla nomina di tali uffici del saggio e dei loro marchi e a
qualsiasi revoca di tale autorizzazione ad un ufficio del saggio
precedentemente designato. Il depositario, conseguentemente, deve
darne immediata comunicazione a tutti gli altri Stati contraenti.