Articolo 6
Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono a uno
Stato contraente di effettuare prove di controllo su oggetti in
metalli preziosi recanti marchi previsti dalla presente Convenzione.
Tali prove non potranno essere svolte in modo tale da ostacolare
indebitamente l'importazione o la vendita di oggetti in metalli
preziosi marchiati conformemente alle disposizioni della presente
Convenzione.