Articolo 7
Gli Stati contraenti, con il presente atto, autorizzano il
depositario a registrare presso l'Organizzazione Mondiale della
Proprieta' Intellettuale (W.I.P.O.), ai sensi della Convenzione di
Parigi per la Protezione della Proprieta' Industriale, il Marchio
Comune di Controllo descritto nell'Allegato II, quale marchio
nazionale ufficiale di garanzia di ciascun Stato contraente. Il
depositario e' autorizzato anche a fare cio' nel caso di uno Stato
contraente in cui la Convenzione entrera' in vigore in data
posteriore o nel caso di un nuovo Stato membro.