Articolo 8
1. Ciascuno Stato contraente deve avere e mantenere una normativa
che proibisca, a pena di sanzioni, qualsiasi contraffazione, modifica
non autorizzata o uso illecito del Marchio Comune di Controllo o dei
marchi degli uffici del saggio autorizzati che siano stati notificati
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nonche' qualsiasi alterazione non
autorizzata all'oggetto o modifica o cancellazione del marchio del
titolo o del marchio di responsabilita' avvenuta successivamente
all'apposizione del Marchio Comune di Controllo.
2. Ciascuno Stato contraente si impegna ad avviare procedimenti
legali, ai sensi di tale normativa, qualora un altro Stato contraente
rilevi o porti alla sua attenzione sufficienti prove di
contraffazione o uso illecito del Marchio Comune di Controllo o dei
marchi degli uffici dei saggio autorizzati o di alterazione non
autorizzata dell'oggetto o alterazione o cancellazione del marchio
del titolo o del marchio di responsabilita' avvenuta successivamente
all'apposizione del Marchio Comune di Controllo o laddove piu'
appropriato ad adottare altri provvedimenti adeguati.