Articolo 9
1. Qualora uno Stato contraente importatore o uno dei suoi uffici
del saggio autorizzati abbia motivo di ritenere che un ufficio del
saggio in mio Stato contraente esportatore abbia apposto il Marchio
Comune di Controllo senza aver ottemperato alle pertinenti
disposizioni della presente Convenzione, l'ufficio del saggio, che si
presume abbia marchiato gli oggetti, deve essere immediatamente
interpellato e deve prontamente fornire tutta l'opportuna
collaborazione per gli accertamenti del caso. Nel caso in non si
dovesse trovare una soluzione soddisfacente, ciascuna delle parti
potra' sottoporre il caso al Comitato Permanente, notificandolo al
suo Presidente. In tale ipotesi, il Presidente dovra' convocare una
riunione del Comitato Permanente.
2. Nel caso in cui, ai sensi del comma 1, sia stata sottoposta al
Comitato Permanente una qualsiasi questione, il Comitato Permanente
puo', dopo aver concesso alle parti in causa l'opportunita' di essere
sentite, formulare delle raccomandazioni in merito agli opportuni
provvedimenti da prendere.
3. Nel caso in cui, trascorso un ragionevole lasso di tempo, non
siano state osservate le raccomandazioni di cui al comma 2, o il
Comitato Permanente non abbia formulato alcuna raccomandazione, lo
Stato Contraente importatore puo', quindi, introdurre gli ulteriori
controlli che riterra' necessari sugli oggetti in metalli preziosi
marcati da quello specifico ufficio del saggio e in ingresso nel
proprio territorio, incluso il diritto a rifiutare di accettare,
temporaneamente, tali oggetti. Tali provvedimenti devono essere
immediatamente comunicati a tutti gli Stati contraenti e devono
essere riesaminati, di quando in quando, dal Comitato Permanente.
4. Qualora vi sia la prova di un ripetuto e grave uso improprio
del Marchio Comune di Controllo, lo Stato contraente importatore puo'
temporaneamente rifiutarsi di accettare gli oggetti che rechino il
marchio dell'ufficio del saggio coinvolto, che siano stati o meno
controllati e marchiati secondo quanto previsto dalla presente
Convenzione. In tale evenienza, lo Stato contraente importatore deve
darne immediata comunicazione a tutti gli Stati contraenti ed il
Comitato Permanente deve riunirsi entro un mese per esaminare la
questione.