Articolo 10
Impegni
1. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della
comunicazione di avvio del procedimento, il professionista puo'
presentare impegni tali da far venire meno i profili di
illegittimita' della condotta o della clausola oggetto del
procedimento. Gli impegni sono presentati mediante apposito
formulario (Allegato 1 al presente regolamento). In caso di
integrazione, il professionista e' tenuto a presentare all'Autorita'
un testo consolidato degli impegni. E' onere del professionista, ove
faccia valere esigenze di riservatezza, presentare anche una versione
non riservata e non confidenziale degli impegni.
2. L'Autorita' valuta gli impegni e:
a) qualora li ritenga idonei a far venire meno i profili di
illegittimita' della condotta o della clausola oggetto del
procedimento, previa eventuale acquisizione dei prescritti pareri con
le modalita' di cui all'articolo 17 del presente regolamento, dispone
con provvedimento la loro accettazione rendendoli obbligatori per il
professionista, chiudendo il procedimento senza accertare
l'infrazione;
b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al
professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi;
c) qualora ritenga di avere un interesse ad accertare la
violazione contestata ovvero nei casi di grave e manifesta
ingannevolezza, scorrettezza, illiceita' di una condotta, nonche' in
caso di inidoneita' degli impegni, delibera il rigetto degli stessi,
comunicandolo tempestivamente alla Parte.
3. Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il
procedimento potra' essere riaperto d'ufficio, laddove:
a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o piu'
elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su
informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o
fuorvianti.