(Allegato-Regolamento-art. 10)
                             Articolo 10 
                               Impegni 
 
  1. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione  della
comunicazione di  avvio  del  procedimento,  il  professionista  puo'
presentare  impegni  tali  da  far   venire   meno   i   profili   di
illegittimita'  della  condotta  o   della   clausola   oggetto   del
procedimento.  Gli  impegni   sono   presentati   mediante   apposito
formulario  (Allegato  1  al  presente  regolamento).  In   caso   di
integrazione, il professionista e' tenuto a presentare  all'Autorita'
un testo consolidato degli impegni. E' onere del professionista,  ove
faccia valere esigenze di riservatezza, presentare anche una versione
non riservata e non confidenziale degli impegni. 
  2. L'Autorita' valuta gli impegni e: 
    a) qualora li ritenga idonei a  far  venire  meno  i  profili  di
illegittimita'  della  condotta  o   della   clausola   oggetto   del
procedimento, previa eventuale acquisizione dei prescritti pareri con
le modalita' di cui all'articolo 17 del presente regolamento, dispone
con provvedimento la loro accettazione rendendoli obbligatori per  il
professionista,   chiudendo   il   procedimento    senza    accertare
l'infrazione; 
    b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa  un  termine  al
professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi; 
    c)  qualora  ritenga  di  avere  un  interesse  ad  accertare  la
violazione  contestata  ovvero  nei  casi  di   grave   e   manifesta
ingannevolezza, scorrettezza, illiceita' di una condotta, nonche'  in
caso di inidoneita' degli impegni, delibera il rigetto degli  stessi,
comunicandolo tempestivamente alla Parte. 
  3. Successivamente alla decisione di accettazione  di  impegni,  il
procedimento potra' essere riaperto d'ufficio, laddove: 
    a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti; 
    b) si modifichi la situazione di fatto rispetto  ad  uno  o  piu'
elementi su cui si fonda la decisione; 
    c)  la  decisione  di  accettazione  di  impegni  si   fondi   su
informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete,  inesatte  o
fuorvianti.