(Allegato-Regolamento-art. 11)
                             Articolo 11 
                   Partecipazione all'istruttoria 
 
  1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche'  i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui puo' derivare un pregiudizio diretto, immediato e  attuale  dalle
infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti  adottati  in
esito alla stessa, possono chiedere di intervenire  nel  procedimento
in  corso,  inoltrando  apposito  atto,   debitamente   sottoscritto,
contenente: 
    a) nome, cognome, denominazione  o  ragione  sociale,  residenza,
domicilio o sede del  richiedente  nonche'  recapiti  telefonici,  di
posta elettronica e posta elettronica certificata, se disponibile; 
    b)  l'indicazione  del  procedimento   nel   quale   si   intende
intervenire; 
    c)  adeguata  motivazione  circa  lo   specifico   interesse   ad
intervenire,  con  particolare  riferimento  al  contributo  che   il
richiedente puo' apportare all'istruttoria. 
  2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita'  e  la
completezza  della   richiesta   di   partecipazione,   comunica   al
richiedente che lo stesso puo': 
    a) accedere agli atti del procedimento ai  sensi  del  successivo
articolo 12; 
    b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.