Articolo 11
Partecipazione all'istruttoria
1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui puo' derivare un pregiudizio diretto, immediato e attuale dalle
infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in
esito alla stessa, possono chiedere di intervenire nel procedimento
in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto,
contenente:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza,
domicilio o sede del richiedente nonche' recapiti telefonici, di
posta elettronica e posta elettronica certificata, se disponibile;
b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende
intervenire;
c) adeguata motivazione circa lo specifico interesse ad
intervenire, con particolare riferimento al contributo che il
richiedente puo' apportare all'istruttoria.
2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita' e la
completezza della richiesta di partecipazione, comunica al
richiedente che lo stesso puo':
a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del successivo
articolo 12;
b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.