Articolo 12
Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto
d'ufficio
1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente
detenuti dall'Autorita' nei procedimenti di cui al presente
regolamento e' riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei
procedimenti stessi ai soggetti cui e' stato comunicato l'avvio del
procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonche' ai soggetti
ammessi ad intervenire di cui all'articolo 11.
2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni
riservate di carattere personale, commerciale, industriale e
finanziario, il diritto di accesso e' consentito, in tutto o in
parte, nei limiti in cui cio' sia necessario per assicurare il
contraddittorio.
3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti
all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di
un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un
professionista, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a
tali elementi.
4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel
rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto,
adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle
persone e dei professionisti a che le informazioni riservate o i
segreti commerciali non vengano divulgati.
5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra
elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione
del contenuto di atti.
6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i
verbali delle adunanze del Collegio, nonche' i documenti inerenti a
rapporti tra l'Autorita' e le istituzioni dell'Unione europea,
nonche' tra l'Autorita' e gli organi di altri Stati o di altre
organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la
divulgazione.
7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la
segretezza delle informazioni fornite presentano agli uffici, al
momento della produzione del documento o nei termini a tal fine
assegnati dagli uffici medesimi, una apposita richiesta che contiene
l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene
debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi e
fornendo la versione non confidenziale dei documenti che si ritiene
debbano essere sottratti solo in parte all'accesso. Laddove i
soggetti interessati non procedano secondo le modalita' sopra
indicate, gli uffici possono presumere che i documenti non contengono
informazioni riservate.
8. Gli uffici, ove non ritengano sussistenti gli elementi di
riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle
richieste di cui al comma 7, ne danno motivata comunicazione agli
interessati.
Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o
elementi essenziali per la difesa di un'impresa, gli uffici ne
consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.
9. Gli uffici possono disporre motivatamente il differimento
dell'accesso ai documenti sino a quando non sia accertata la loro
rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre
la comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria di
cui all'articolo 17.
10. Le informazioni contenute nella documentazione acquisita
nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2 del presente
regolamento sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia
di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale, di leale
collaborazione con l'Autorita' Giudiziaria e quelli di collaborazione
di cui al regolamento (UE) n. 2017/2394.
11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e
motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro
trenta giorni.