(Allegato-Regolamento-art. 12)
                             Articolo 12 
Accesso ai  documenti,  riservatezza  delle  informazioni  e  segreto
                              d'ufficio 
 
  1. Il  diritto  di  accesso  ai  documenti  formati  o  stabilmente
detenuti  dall'Autorita'  nei  procedimenti  di   cui   al   presente
regolamento  e'   riconosciuto   nel   corso   dell'istruttoria   dei
procedimenti stessi ai soggetti cui e' stato comunicato  l'avvio  del
procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonche' ai  soggetti
ammessi ad intervenire di cui all'articolo 11. 
  2. Qualora i documenti di cui al comma  1  contengano  informazioni
riservate  di  carattere  personale,   commerciale,   industriale   e
finanziario, il diritto di accesso  e'  consentito,  in  tutto  o  in
parte, nei limiti in  cui  cio'  sia  necessario  per  assicurare  il
contraddittorio. 
  3. I documenti che contengono segreti  commerciali  sono  sottratti
all'accesso.  Qualora  essi   forniscano   elementi   di   prova   di
un'infrazione  o  elementi   essenziali   per   la   difesa   di   un
professionista, gli uffici ne consentono l'accesso,  limitatamente  a
tali elementi. 
  4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e  3  e  nel
rispetto  dei  criteri  ivi  contenuti,  gli  uffici  tengono  conto,
adottando  tutti  i  necessari  accorgimenti,  dell'interesse   delle
persone e dei professionisti a che  le  informazioni  riservate  o  i
segreti commerciali non vengano divulgati. 
  5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte  ed  ogni  altra
elaborazione degli uffici con funzione di studio  e  di  preparazione
del contenuto di atti. 
  6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto  o  in  parte,  i
verbali delle adunanze del Collegio, nonche' i documenti  inerenti  a
rapporti  tra  l'Autorita'  e  le  istituzioni  dell'Unione  europea,
nonche' tra l'Autorita' e gli  organi  di  altri  Stati  o  di  altre
organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la
divulgazione. 
  7. I soggetti che intendono  salvaguardare  la  riservatezza  o  la
segretezza delle informazioni  fornite  presentano  agli  uffici,  al
momento della produzione del documento  o  nei  termini  a  tal  fine
assegnati dagli uffici medesimi, una apposita richiesta che  contiene
l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene
debbano essere  sottratti  all'accesso,  specificandone  i  motivi  e
fornendo la versione non confidenziale dei documenti che  si  ritiene
debbano  essere  sottratti  solo  in  parte  all'accesso.  Laddove  i
soggetti  interessati  non  procedano  secondo  le  modalita'   sopra
indicate, gli uffici possono presumere che i documenti non contengono
informazioni riservate. 
  8. Gli uffici,  ove  non  ritengano  sussistenti  gli  elementi  di
riservatezza  o  di  segretezza  addotti  a   giustificazione   delle
richieste di cui al comma 7, ne  danno  motivata  comunicazione  agli
interessati. 
  Qualora essi  forniscano  elementi  di  prova  di  un'infrazione  o
elementi essenziali per  la  difesa  di  un'impresa,  gli  uffici  ne
consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi. 
  9.  Gli  uffici  possono  disporre  motivatamente  il  differimento
dell'accesso ai documenti sino a quando non  sia  accertata  la  loro
rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque  non  oltre
la comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria  di
cui all'articolo 17. 
  10.  Le  informazioni  contenute  nella  documentazione   acquisita
nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo  2  del  presente
regolamento sono tutelate dal segreto d'ufficio  anche  nei  riguardi
delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia
di cui all'articolo 331 del codice  di  procedura  penale,  di  leale
collaborazione con l'Autorita' Giudiziaria e quelli di collaborazione
di cui al regolamento (UE) n. 2017/2394. 
  11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta  e
motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro
trenta giorni.