Articolo 13
Richiesta di informazioni e audizioni
1. Il responsabile del procedimento acquisisce nel corso
dell'istruttoria ogni elemento utile alla valutazione della
fattispecie. A tal fine puo' richiedere informazioni e documenti ad
ogni soggetto pubblico o privato.
2. Il responsabile del procedimento, ove cio' sia necessario ai
fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o
venga richiesto da una delle parti, puo' disporre che le parti o i
terzi siano sentiti in apposite audizioni nel rispetto del principio
del contraddittorio, fissando un termine per il loro svolgimento.
3. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 2 presiede il
responsabile del procedimento o facente funzione. Le parti possono
farsi rappresentare da un difensore munito di apposita documentazione
giustificativa del potere di rappresentanza o farsi assistere da
consulenti di loro fiducia.
4. Dello svolgimento delle audizioni e' redatto verbale, contenente
le principali dichiarazioni dei soggetti intervenuti alle audizioni.
Il verbale e' sottoscritto, al termine dell'audizione, anche
digitalmente, dal responsabile del procedimento e dai soggetti
intervenuti, ovvero da soggetti cui questi abbiano conferito apposita
procura. Quando taluna delle parti non vuole o non e' in grado di
sottoscrivere il verbale ne e' fatta menzione nel verbale stesso con
l'indicazione del motivo. E' consegnata una copia del verbale
dell'audizione ai soggetti intervenuti che ne facciano richiesta.
5. Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo' essere
effettuata registrazione, su qualunque supporto ritenuto idoneo,
delle audizioni.