(Allegato-Regolamento-art. 13)
                             Articolo 13 
                Richiesta di informazioni e audizioni 
 
  1.  Il  responsabile  del   procedimento   acquisisce   nel   corso
dell'istruttoria  ogni  elemento   utile   alla   valutazione   della
fattispecie. A tal fine puo' richiedere informazioni e  documenti  ad
ogni soggetto pubblico o privato. 
  2. Il responsabile del procedimento, ove  cio'  sia  necessario  ai
fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori,  o
venga richiesto da una delle parti, puo' disporre che le  parti  o  i
terzi siano sentiti in apposite audizioni nel rispetto del  principio
del contraddittorio, fissando un termine per il loro svolgimento. 
  3. Alle  audizioni  fissate  ai  sensi  del  comma  2  presiede  il
responsabile del procedimento o facente funzione.  Le  parti  possono
farsi rappresentare da un difensore munito di apposita documentazione
giustificativa del potere di  rappresentanza  o  farsi  assistere  da
consulenti di loro fiducia. 
  4. Dello svolgimento delle audizioni e' redatto verbale, contenente
le principali dichiarazioni dei soggetti intervenuti alle  audizioni.
Il  verbale  e'  sottoscritto,  al  termine   dell'audizione,   anche
digitalmente,  dal  responsabile  del  procedimento  e  dai  soggetti
intervenuti, ovvero da soggetti cui questi abbiano conferito apposita
procura. Quando taluna delle parti non vuole o non  e'  in  grado  di
sottoscrivere il verbale ne e' fatta menzione nel verbale stesso  con
l'indicazione  del  motivo.  E'  consegnata  una  copia  del  verbale
dell'audizione ai soggetti intervenuti che ne facciano richiesta. 
  5. Ai soli fini della  predisposizione  del  verbale,  puo'  essere
effettuata registrazione,  su  qualunque  supporto  ritenuto  idoneo,
delle audizioni.