(Allegato-Regolamento-art. 15)
                             Articolo 15 
                              Ispezioni 
 
  1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del
procedimento presso chiunque sia ritenuto in  possesso  di  documenti
aziendali  utili  ai  fini  dell'istruttoria.  Nei  confronti   delle
amministrazioni pubbliche si chiede  previamente  l'esibizione  degli
atti. 
  2. I funzionari dell'Autorita'  esercitano  i  loro  poteri  previa
notifica del provvedimento  ispettivo.  Detto  provvedimento  precisa
l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione
o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni  ed
esibire documenti richiesti nel  corso  dell'ispezione,  nonche'  nel
caso in cui siano  fornite  informazioni  ed  esibiti  documenti  non
veritieri. 
  3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di  rifiuto  o
di omissione, ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 8,  comma
4, del  decreto  legislativo  sulla  pubblicita'  ingannevole  ovvero
dall'articolo 27, comma 4, del Codice del consumo, l'opposizione: 
    a)  di  vincoli  di  riservatezza  o  di  competenza  imposti  da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali; 
    b) di esigenze di autotutela dal rischio di  sanzioni  fiscali  o
amministrative; 
    c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale. 
  4.  Per  documento  si  intende  ogni   rappresentazione   grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni ed informali, formati  e  utilizzati
ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di
responsabilita' e rappresentativita' dell'autore  del  documento,  su
qualsiasi forma di supporto o dispositivo. 
  5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri: 
    a) accedere a tutti  i  locali,  terreni  e  mezzi  di  trasporto
utilizzati dal soggetto interessato dall'indagine  nell'ambito  della
sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o  professionale,
con  esclusione  dei  luoghi  di  residenza  o   domicilio   estranei
all'attivita' aziendale oggetto dell'indagine; 
    b) controllare,  consultare,  selezionare,  prendere  o  ottenere
copie di informazioni, dati  o  documenti,  a  prescindere  dal  loro
supporto di conservazione; 
    c) acquisire le informazioni, i dati o i documenti per il periodo
necessario e nella misura adeguata all'espletamento dell'ispezione; 
    d) richiedere informazioni e spiegazioni anche orali  dei  fatti,
informazioni, dati o documenti relativi  ll'oggetto  dell'indagine  e
registrarne le risposte. 
  6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono  farsi
assistere da  consulenti  di  propria  fiducia,  senza  tuttavia  che
l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione. 
  7. Di  tutta  l'attivita'  svolta  nel  corso  dell'ispezione,  con
particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti  acquisiti,
e' redatto processo verbale. 
  8. Nell  svolgimento  dell'attivita'  ispettiva,  l'Autorita'  puo'
avvalersi della collaborazione della Guardia di  Finanza  che  agisce
con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento  dell'imposta  sul
valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.