Articolo 15
Ispezioni
1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del
procedimento presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti
aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle
amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli
atti.
2. I funzionari dell'Autorita' esercitano i loro poteri previa
notifica del provvedimento ispettivo. Detto provvedimento precisa
l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione
o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni ed
esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel
caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non
veritieri.
3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o
di omissione, ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 8, comma
4, del decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole ovvero
dall'articolo 27, comma 4, del Codice del consumo, l'opposizione:
a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o
amministrative;
c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale.
4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati
ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di
responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del documento, su
qualsiasi forma di supporto o dispositivo.
5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto
utilizzati dal soggetto interessato dall'indagine nell'ambito della
sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale,
con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei
all'attivita' aziendale oggetto dell'indagine;
b) controllare, consultare, selezionare, prendere o ottenere
copie di informazioni, dati o documenti, a prescindere dal loro
supporto di conservazione;
c) acquisire le informazioni, i dati o i documenti per il periodo
necessario e nella misura adeguata all'espletamento dell'ispezione;
d) richiedere informazioni e spiegazioni anche orali dei fatti,
informazioni, dati o documenti relativi ll'oggetto dell'indagine e
registrarne le risposte.
6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi
assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che
l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione.
7. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con
particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti,
e' redatto processo verbale.
8. Nell svolgimento dell'attivita' ispettiva, l'Autorita' puo'
avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza che agisce
con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.