(Allegato-Regolamento-art. 16)
                             Articolo 16 
                          Onere della prova 
 
  1. Qualora il responsabile  del  procedimento  disponga,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo  sulla  pubblicita'
ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 5, del Codice del consumo,
che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto
connessi alla condotta, alla pratica commerciale o alla  pubblicita',
comunica  tale  incombente  istruttorio  alle  parti,  indicando  gli
elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa  e
il termine per la produzione della prova.