Articolo 16
Onere della prova
1. Qualora il responsabile del procedimento disponga, ai sensi
dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo sulla pubblicita'
ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 5, del Codice del consumo,
che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto
connessi alla condotta, alla pratica commerciale o alla pubblicita',
comunica tale incombente istruttorio alle parti, indicando gli
elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa e
il termine per la produzione della prova.