(Allegato-Regolamento-art. 17)
                             Articolo 17 
          Chiusura dell'istruttoria e richiesta dei pareri 
 
  1.   Il   responsabile   del   procedimento,   allorche'    ritenga
sufficientemente  istruita  la  pratica,  trasmette  alle  parti   la
comunicazione di  contestazione  degli  addebiti  e  indica  loro  un
termine, non  inferiore  a  venti  giorni,  entro  cui  esse  possono
presentare  al  Collegio  controdeduzioni  scritte  in  replica  alla
contestazione degli addebiti. 
  2. Il responsabile del procedimento prima di rimettere gli atti  al
Collegio per l'adozione del provvedimento finale:  a)  richiede,  ove
previsto, il parere di cui all'articolo 27, comma 1-bis,  del  Codice
del consumo; b) richiede il  parere  all'Autorita'  per  le  Garanzie
nelle Comunicazioni nei casi di cui  all'articolo  8,  comma  6,  del
decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole ovvero all'articolo
27, comma 6, del Codice del consumo. 
  L'Autorita' interpellata comunica il proprio  parere  entro  trenta
giorni dal ricevimento della richiesta. 
  Qualora essa abbia rappresentato esigenze istruttorie,  il  termine
di conclusione del procedimento e' sospeso, per un periodo massimo di
trenta giorni, dalla data di ricezione, da parte della stessa,  delle
notizie e documenti richiesti sino  alla  data  in  cui  pervenga  il
relativo parere. 
  3. Decorso il termine per il rilascio dei pareri, l'Autorita'  puo'
adottare  il  provvedimento  di  sua  competenza,   indipendentemente
dall'acquisizione dei pareri. 
  4. Richiesti, ove  previsti,  i  pareri  di  cui  al  comma  2,  il
responsabile del  procedimento  rimette  gli  atti  al  Collegio  per
l'adozione del provvedimento finale. 
  5. In caso di presentazione di impegni, ove l'Autorita' non ritenga
la pratica commerciale manifestamente  grave  e  scorretta  ai  sensi
dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo, ovvero non ritenga
manifestamente inidonei gli impegni proposti, ai sensi  dell'articolo
10, comma 2, lettera a), del presente  regolamento,  il  termine  per
rendere il parere di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del
consumo e' di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta e
il termine del procedimento si estende di  quindici  giorni.  Decorso
inutilmente il  termine  per  il  rilascio  del  parere,  l'Autorita'
Garante  della  Concorrenza  e   del   Mercato   puo'   adottare   il
provvedimento di sua competenza. 
  6. Nel corso dell'istruttoria in materia di clausole vessatorie, il
responsabile  del  procedimento  puo'  chiedere  alle  autorita'   di
regolazione o vigilanza dei settori interessati  dall'istruttoria  di
esprimere un  parere  in  merito  all'oggetto  del  procedimento.  Le
suddette autorita' trasmettono il  proprio  parere  entro  30  giorni
dalla richiesta (consultazione facoltativa).