Articolo 17
Chiusura dell'istruttoria e richiesta dei pareri
1. Il responsabile del procedimento, allorche' ritenga
sufficientemente istruita la pratica, trasmette alle parti la
comunicazione di contestazione degli addebiti e indica loro un
termine, non inferiore a venti giorni, entro cui esse possono
presentare al Collegio controdeduzioni scritte in replica alla
contestazione degli addebiti.
2. Il responsabile del procedimento prima di rimettere gli atti al
Collegio per l'adozione del provvedimento finale: a) richiede, ove
previsto, il parere di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del Codice
del consumo; b) richiede il parere all'Autorita' per le Garanzie
nelle Comunicazioni nei casi di cui all'articolo 8, comma 6, del
decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole ovvero all'articolo
27, comma 6, del Codice del consumo.
L'Autorita' interpellata comunica il proprio parere entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora essa abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine
di conclusione del procedimento e' sospeso, per un periodo massimo di
trenta giorni, dalla data di ricezione, da parte della stessa, delle
notizie e documenti richiesti sino alla data in cui pervenga il
relativo parere.
3. Decorso il termine per il rilascio dei pareri, l'Autorita' puo'
adottare il provvedimento di sua competenza, indipendentemente
dall'acquisizione dei pareri.
4. Richiesti, ove previsti, i pareri di cui al comma 2, il
responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per
l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di presentazione di impegni, ove l'Autorita' non ritenga
la pratica commerciale manifestamente grave e scorretta ai sensi
dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo, ovvero non ritenga
manifestamente inidonei gli impegni proposti, ai sensi dell'articolo
10, comma 2, lettera a), del presente regolamento, il termine per
rendere il parere di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del
consumo e' di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta e
il termine del procedimento si estende di quindici giorni. Decorso
inutilmente il termine per il rilascio del parere, l'Autorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato puo' adottare il
provvedimento di sua competenza.
6. Nel corso dell'istruttoria in materia di clausole vessatorie, il
responsabile del procedimento puo' chiedere alle autorita' di
regolazione o vigilanza dei settori interessati dall'istruttoria di
esprimere un parere in merito all'oggetto del procedimento. Le
suddette autorita' trasmettono il proprio parere entro 30 giorni
dalla richiesta (consultazione facoltativa).