Articolo 18
Decisione dell'Autorita'
1. All'esito dell'istruttoria, il Collegio delibera l'adozione di
uno dei seguenti provvedimenti finali:
a) decisione di non illiceita'/scorrettezza o di chiusura del
procedimento per insufficienza degli elementi probatori, o per una
delle ragioni di cui all'articolo 5, comma 1, qualora i presupposti
per l'adozione sono emersi solo nel corso dell'istruttoria;
b) decisione di accertamento della sussistenza delle violazioni
di cui all'articolo 2 del presente regolamento, accompagnata da
diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente da pubblicazione di
estratto del provvedimento e/o di una dichiarazione rettificativa e/o
dall'assegnazione di un termine per l'adeguamento della confezione
del prodotto;
c) decisione di accoglimento di impegni che li rende obbligatori
per il professionista, senza accertamento dell'infrazione contestata
in sede di avvio del procedimento;
d) non luogo a provvedere per venir meno dei presupposti per
l'adozione della decisione.
2. Il provvedimento finale dell'Autorita' contiene l'indicazione
del termine e il soggetto presso cui e' possibile ricorrere.
3. Il provvedimento finale dell'Autorita' e' comunicato alle parti
e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento ed e'
pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino
pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita'. Al fine di
assicurare la piu' ampia conoscenza della propria attivita'
istituzionale, l'Autorita' puo' rendere note le proprie decisioni
anche attraverso comunicati stampa.
4. Nei procedimenti di cui all'articolo 37-bis, commi 1 e 2, del
Codice del consumo, il provvedimento che accerta la vessatorieta' e'
altresi' pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, anche per
estratto, in apposita sezione del sito internet istituzionale
dell'Autorita', nonche', entro venti giorni dalla comunicazione della
sua adozione, a cura e spese dell'operatore che ha adottato la
clausola ritenuta vessatoria, nel sito dell'operatore stesso e
mediante qualsiasi altro mezzo che l'Autorita' abbia ritenuto
opportuno e idoneo per informare compiutamente i consumatori.
5. In caso di violazioni ancora in essere alla data di adozione
della decisione di accertamento, il professionista, nel termine
stabilito nel provvedimento, fornisce all'Autorita' una dettagliata e
documentata relazione di ottemperanza alla diffida.