(Allegato-Regolamento-art. 18)
                             Articolo 18 
                      Decisione dell'Autorita' 
 
  1. All'esito dell'istruttoria, il Collegio delibera  l'adozione  di
uno dei seguenti provvedimenti finali: 
    a) decisione di non illiceita'/scorrettezza  o  di  chiusura  del
procedimento per insufficienza degli elementi probatori,  o  per  una
delle ragioni di cui all'articolo 5, comma 1, qualora  i  presupposti
per l'adozione sono emersi solo nel corso dell'istruttoria; 
    b) decisione di accertamento della sussistenza  delle  violazioni
di cui all'articolo  2  del  presente  regolamento,  accompagnata  da
diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente  da  pubblicazione  di
estratto del provvedimento e/o di una dichiarazione rettificativa e/o
dall'assegnazione di un termine per  l'adeguamento  della  confezione
del prodotto; 
    c) decisione di accoglimento di impegni che li rende  obbligatori
per il professionista, senza accertamento dell'infrazione  contestata
in sede di avvio del procedimento; 
    d) non luogo a provvedere per  venir  meno  dei  presupposti  per
l'adozione della decisione. 
  2. Il provvedimento finale  dell'Autorita'  contiene  l'indicazione
del termine e il soggetto presso cui e' possibile ricorrere. 
  3. Il provvedimento finale dell'Autorita' e' comunicato alle  parti
e ai  soggetti  eventualmente  intervenuti  nel  procedimento  ed  e'
pubblicato, entro venti giorni dalla  sua  adozione,  nel  bollettino
pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Autorita'.  Al   fine   di
assicurare  la  piu'  ampia  conoscenza   della   propria   attivita'
istituzionale, l'Autorita' puo' rendere  note  le  proprie  decisioni
anche attraverso comunicati stampa. 
  4. Nei procedimenti di cui all'articolo 37-bis, commi 1  e  2,  del
Codice del consumo, il provvedimento che accerta la vessatorieta'  e'
altresi' pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, anche per
estratto,  in  apposita  sezione  del  sito  internet   istituzionale
dell'Autorita', nonche', entro venti giorni dalla comunicazione della
sua adozione, a cura  e  spese  dell'operatore  che  ha  adottato  la
clausola  ritenuta  vessatoria,  nel  sito  dell'operatore  stesso  e
mediante  qualsiasi  altro  mezzo  che  l'Autorita'  abbia   ritenuto
opportuno e idoneo per informare compiutamente i consumatori. 
  5. In caso di violazioni ancora in essere  alla  data  di  adozione
della decisione  di  accertamento,  il  professionista,  nel  termine
stabilito nel provvedimento, fornisce all'Autorita' una dettagliata e
documentata relazione di ottemperanza alla diffida.